Art. 9 Formazione delle commissioni 1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al Dirigente preposto all'USR, secondo le modalita' e i termini di cui al presente articolo. 2. L'istanza e' presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza. 3. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di cui al comma 1 secondo la tempistica e le modalita' indicate con avviso della Direzione generale competente. 4. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l'USR responsabile della nomina delle commissioni, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilita' e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui all'art. 7; b. per gli aspiranti componenti, il possesso dei requisiti di cui all'art. 7; c. l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di cui all'art. 8. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dall'art. 8, lettera f) e' resa dall'aspirante all'atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga; d. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni; e. l'Universita' e il settore scientifico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione AFAM e il settore accademico-disciplinare di insegnamento (per i docenti AFAM); l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto; f. il curriculum vitae; g. il consenso al trattamento dei dati personali. 5. Gli aspiranti alla nomina di docente componente delle commissioni dichiarano, inoltre, l'eventuale possesso dei titoli di cui all'art. 7, comma 3. 6. I dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonche' tra personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sui siti degli USR. 7. Le commissioni sono nominate, con propri decreti, dai Dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti. 8. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti di costituzione delle commissioni sono pubblicati sui siti internet degli USR competenti. 9. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di componente, il dirigente preposto all'USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, attingendo in prima istanza agli elenchi di cui al comma 6; in seconda istanza operando secondo quanto previsto dai commi 10 e 11 del presente articolo. 10. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all'USR competente nomina i presidenti e i componenti con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilita' previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente e la facolta' di accettare l'incarico. 11. Qualora non sia possibile reperire commissari, il dirigente preposto all'USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla nomina di professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di esperienza di docenza almeno triennale. 12. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attivita' delle commissioni dei docenti membri delle commissioni.