Art. 11 
 
 
             Formazione delle commissioni di valutazione 
 
 
    1. Gli aspiranti presidenti e  componenti  delle  commissioni  di
valutazione  presentano  istanza  per  l'inserimento  nei  rispettivi
elenchi al Dirigente preposto  all'USR,  secondo  le  modalita'  e  i
termini di cui al presente articolo. 
    2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le  procedure  concorsuali
alle quali, avendone i titoli,  intendono  candidarsi.  L'istanza  e'
presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione  sede  di
servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo,  in  quella  di
residenza. 
    3. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di cui al  comma  1
secondo la tempistica  e  le  modalita'  indicate  con  avviso  della
Direzione generale competente. 
    4. Nell'istanza, nella quale  deve  essere  chiaramente  indicato
l'USR responsabile della  nomina  delle  commissioni  alle  quali  si
intende partecipare, gli aspiranti,  a  pena  di  esclusione,  devono
dichiarare,  sotto  la  loro  responsabilita'  e  consapevoli   delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
      a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il  possesso
dei requisiti di cui all'art. 8; 
      b. per gli aspiranti componenti, il possesso dei  requisiti  di
cui all'art. 9; 
      c. l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di
cui all'art. 10. La dichiarazione relativa alla  situazione  prevista
dall'art. 10, comma 1, lettera f) e' resa dall'aspirante all'atto  di
insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga; 
      d. nome, cognome, luogo e  data  di  nascita,  codice  fiscale,
indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni; 
      e.  l'Universita'  e  il  settore  scientifico-disciplinare  di
insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione AFAM e il
settore accademico-disciplinare di insegnamento (per i docenti AFAM);
l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo  di  provenienza
(per i dirigenti scolastici);  il  settore  di  appartenenza  (per  i
dirigenti tecnici); la classe di concorso (per i docenti del comparto
scuola).  Il  personale  collocato  a  riposo  indica   le   medesime
informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto; 
      f. il curriculum vitae; 
      g. il consenso al trattamento dei dati personali. 
    5.  Gli  aspiranti  alla  nomina  di  docente  componente   delle
commissioni di valutazione dichiarano, inoltre, l'eventuale  possesso
dei titoli di cui all'art. 9, comma 4. 
    6. I dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi  degli
aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonche' tra personale
in servizio ovvero collocato a riposo. Gli  elenchi  sono  pubblicati
sui siti degli USR. 
    7. Le  commissioni  di  valutazione  sono  nominate,  con  propri
decreti, dai Dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche
i presidenti e i componenti supplenti. 
    8. All'atto della nomina, l'USR competente  accerta  il  possesso
dei  requisiti  da  parte  dei  presidenti  e  dei  componenti  delle
commissioni.  I  decreti  di  costituzione  delle  commissioni   sono
pubblicati sui siti internet degli USR competenti. 
    9. In caso di cessazione  a  qualunque  titolo  dall'incarico  di
presidente o di componente, il dirigente preposto  all'USR  provvede,
con proprio decreto, a  reintegrare  la  commissione,  attingendo  in
prima istanza agli elenchi di cui al  comma  6;  in  seconda  istanza
operando secondo quanto previsto dai  commi  10  e  11  del  presente
articolo. 
    10. In caso di  mancanza  di  aspiranti,  il  dirigente  preposto
all'USR competente nomina i presidenti e  i  componenti  con  proprio
atto  motivato,  fermi  restando  i   requisiti   e   le   cause   di
incompatibilita' previsti dal  presente  decreto  e  dalla  normativa
vigente e la facolta' di accettare l'incarico. 
    11. Qualora non sia possibile reperire commissari,  il  dirigente
preposto all'USR ricorre, con proprio decreto motivato,  alla  nomina
di professori universitari,  ricercatori  a  tempo  indeterminato,  a
tempo determinato di tipo A o tipo B di  cui  all'art.  24,  comma  3
lettere a) e  b)  di  cui  alla  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,
assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di  esperienza
di docenza almeno triennale nei settori  scientifico  disciplinari  o
accademico  disciplinari  caratterizzanti  le  distinte   classi   di
concorso o, per le relative procedure, nei corsi di  specializzazione
al sostegno. 
    12. I  dirigenti  scolastici  delle  istituzioni  scolastiche  di
appartenenza  favoriscono  la  partecipazione  alle  attivita'  delle
commissioni dei docenti membri delle commissioni.