Art. 12 
 
 
                    Articolazione della procedura 
 
 
    1. La procedura straordinaria di cui al presente decreto consiste
in una prova scritta e nella successiva valutazione dei titoli. 
    2. Alla prova scritta e' assegnato un  punteggio  massimo  di  80
punti; alla valutazione dei titoli un punteggio massimo di 20 punti.