Art. 14 
 
 
                    Dichiarazione, presentazione 
                      e valutazione dei titoli 
 
 
    1. I titoli valutabili sono quelli previsti dalla tabella di  cui
all'Allegato D  e  devono  essere  conseguiti  o,  laddove  previsto,
riconosciuti entro la data di scadenza del termine  previsto  per  la
presentazione della domanda  di  ammissione,  fermo  restando  quanto
previsto all'art. 2, comma 1, lettera a), comma 3 e comma 4 in merito
al  possesso  dei  requisiti   di   partecipazione   alla   procedura
concorsuale. 
    2. La commissione di valutazione assegna ai titoli  un  punteggio
massimo complessivo di 20 punti. Costituiscono oggetto di valutazione
da parte della commissione esclusivamente i titoli  dichiarati  nella
domanda di partecipazione al  concorso,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    3. Ai fini di quanto previsto al comma 2,  il  candidato  che  ha
superato  la  prova  scritta  presenta  al  dirigente   preposto   al
competente USR i titoli dichiarati nella domanda  di  partecipazione,
non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva.
La presentazione deve essere effettuata entro e  non  oltre  quindici
giorni dalla pubblicazione degli esiti della prova scritta. 
    4. L'Amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto della  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  ai  sensi
dell'art.  71  del  citato  DPR  n.  445  del  2000.   Le   eventuali
dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere
successivamente  regolarizzate  entro   i   termini   stabiliti   dal
competente USR. Qualora dal controllo emerga la non  veridicita'  del
contenuto della dichiarazione, il  dichiarante  decade  dai  benefici
eventualmente  conseguiti  sulla   base   delle   dichiarazioni   non
veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.