Art. 18 
 
 
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento  slovena
  e bilingue sloveno-italiano, alla  Regione  Valle  d'Aosta  e  alle
  province di Trento e Bolzano 
 
 
    1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti del Testo
Unico, l'Ufficio Scolastico Regionale per il  Friuli  Venezia  Giulia
provvede ad indire  concorsi  per  titoli  ed  esami  per  la  scuola
secondaria di primo  e  secondo  grado  con  lingua  di  insegnamento
slovena delle province di Trieste, Udine e Gorizia, anche avvalendosi
della collaborazione dell'Ufficio speciale di cui all'art. 13,  comma
1, della legge 23 febbraio 2001, n.  38  secondo  le  modalita'  e  i
requisiti previsti dal presente bando. 
    2. Sono fatte  salve  le  specifiche  competenze  in  materia  di
reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta  e  delle  Province
Autonome di Trento e Bolzano.