Art. 18 Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle province di Trento e Bolzano 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti del Testo Unico, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia provvede ad indire concorsi per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste, Udine e Gorizia, anche avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio speciale di cui all'art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 secondo le modalita' e i requisiti previsti dal presente bando. 2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.