Art. 6 Comitato tecnico scientifico 1. Il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 1, comma 11, lettera b) del Decreto Legge, cui spetta la predisposizione e la validazione dei quesiti, e' composto scegliendo tra professori universitari di I o II fascia, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'art. 24, comma 3 lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti di ruolo delle scuole secondarie di I e II grado. 2. Al comitato non spettano compensi, emolumenti, indennita', gettoni di presenza o altre utilita' comunque denominate, fermo restando il rimborso delle eventuali spese di viaggio, effettivamente sostenute e collegate alla partecipazione in presenza ad eventuali riunioni. 3. Con successivo decreto direttoriale si provvede all'individuazione dei membri del comitato tecnico scientifico.