Art. 6 
 
 
                    Comitato tecnico scientifico 
 
 
    1. Il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo  1,  comma
11, lettera b) del Decreto Legge, cui spetta la predisposizione e  la
validazione  dei  quesiti,  e'  composto  scegliendo  tra  professori
universitari di I o II fascia, ricercatori a tempo  indeterminato,  a
tempo determinato di tipo A o tipo B di  cui  all'art.  24,  comma  3
lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  assegnisti  di
ricerca, docenti  delle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica
musicale  e  coreutica,  dirigenti  tecnici,  dirigenti   scolastici,
docenti di ruolo delle scuole secondarie di I e II grado. 
    2. Al comitato non  spettano  compensi,  emolumenti,  indennita',
gettoni di presenza  o  altre  utilita'  comunque  denominate,  fermo
restando il rimborso delle eventuali spese di viaggio, effettivamente
sostenute e collegate alla partecipazione in  presenza  ad  eventuali
riunioni. 
    3.   Con   successivo   decreto    direttoriale    si    provvede
all'individuazione dei membri del comitato tecnico scientifico.