Art. 7 Commissioni di valutazione 1. Le commissioni di valutazione dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti. 2. Il presidente e i componenti devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 e sono individuati ai sensi dell'art. 11. 3. Per il presidente e ciascun componente e' prevista la nomina di un supplente. 4. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015. 5. Qualora il numero dei candidati che hanno superato le prove di cui all'art. 13, commi 2, 3 e 4 sia superiore alle 500 unita', la commissione e' integrata, per ogni gruppo o frazione di 500 concorrenti, con altri tre componenti, compresi i supplenti, individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalita' previste per la commissione principale. Alle sottocommissioni, e' preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta e' integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi' costituite. 6. La composizione delle commissioni e' tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilita'. 7. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della normativa vigente.