Art. 7 
 
 
                     Commissioni di valutazione 
 
 
    1. Le commissioni di valutazione dei concorsi sono presiedute  da
un professore universitario  o  da  un  dirigente  tecnico  o  da  un
dirigente scolastico e sono composte da due docenti. 
    2. Il presidente e i componenti devono possedere  rispettivamente
i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 e sono  individuati  ai  sensi
dell'art. 11. 
    3. Per il presidente e ciascun componente e' prevista  la  nomina
di un supplente. 
    4. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato
tra il personale amministrativo  appartenente  alla  seconda  area  o
superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione  e
ricerca, secondo le  corrispondenze  previste  dalla  tabella  n.  9,
relativa al comparto scuola, allegata al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015. 
    5. Qualora il numero dei candidati che hanno superato le prove di
cui all'art. 13, commi 2, 3 e 4 sia superiore  alle  500  unita',  la
commissione  e'  integrata,  per  ogni  gruppo  o  frazione  di   500
concorrenti,  con  altri  tre  componenti,  compresi   i   supplenti,
individuati  nel  rispetto  dei  requisiti  e  secondo  le  modalita'
previste per la commissione  principale.  Alle  sottocommissioni,  e'
preposto il presidente della commissione originaria, che a sua  volta
e'  integrata  da   un   altro   componente   e   si   trasforma   in
sottocommissione, in modo  che  il  presidente  possa  assicurare  il
coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi' costituite. 
    6. La composizione delle commissioni  e'  tale  da  garantire  la
presenza  di  entrambi  i   sessi,   salvi   i   casi   di   motivata
impossibilita'. 
    7. I compensi riconosciuti ai presidenti e  ai  componenti  delle
commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della
normativa vigente.