Art. 8 
 
 
                      Requisiti dei presidenti 
 
 
    1. Per i concorsi a posti comuni, gli aspiranti presidenti devono
possedere i seguenti requisiti: 
      a.  per  i  professori  universitari,  appartenere   o   essere
appartenuti   a   uno   dei    settori    scientifico    disciplinari
caratterizzanti le distinte classi di concorso; 
      b. per i dirigenti tecnici,  appartenere  preferibilmente  allo
specifico settore; 
      c. per  i  dirigenti  scolastici,  provenire  dai  ruoli  delle
distinte  classi  di  concorso  ovvero  dirigere  o   avere   diretto
istituzioni scolastiche ove la classe di concorso e' presente. 
    2. Per i concorsi a posti di sostegno  gli  aspiranti  presidenti
devono possedere i seguenti requisiti: 
      a.  per  i  professori  universitari,  appartenere   o   essere
appartenuti al settore scientifico disciplinare M-PED/03 ovvero  aver
espletato attivita' di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti
all'acquisizione del titolo di specializzazione per le  attivita'  di
sostegno; 
      b. per  i  dirigenti  tecnici,  aver  maturato  preferibilmente
documentate esperienze nell'ambito del sostegno  o  svolgere  o  aver
svolto attivita' di insegnamento nell'ambito  dei  percorsi  preposti
all'acquisizione del titolo di specializzazione per le  attivita'  di
sostegno. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attivita' di
sostegno agli alunni con disabilita' essendo in possesso  dei  titoli
di specializzazione; 
      c.  per  i  dirigenti  scolastici,  dirigere  o  aver   diretto
istituzioni  scolastiche  del  grado  di  istruzione  relativo   alle
distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria  di  primo  o
secondo  grado.  Costituisce  titolo  di  preferenza  l'aver   svolto
attivita' di sostegno agli alunni con disabilita' essendo in possesso
dei titoli di specializzazione. 
    3. I presidenti delle commissioni di valutazione per l'accesso ai
ruoli delle classi di  concorso  A57-Tecnica  della  danza  classica,
A58-Tecnica   della   danza   contemporanea   e    A59-Tecniche    di
accompagnamento alla danza e teorie, pratica musicale per  la  danza,
sono scelti  tra  i  dirigenti  scolastici  degli  istituti  ove  sia
attivato un percorso di  liceo  musicale  e  coreutico  ad  indirizzo
coreutico, ovvero tra i professori dell'Accademia Nazionale di Danza.
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 11, comma 10. 
    4. I presidenti delle commissioni di valutazione per l'accesso ai
ruoli delle classi di concorso A23- Lingua italiana per  discenti  di
lingua straniera, sono  scelti  tra  i  professori  universitari  dei
settori scientifico disciplinari L-LIN/01 o L-LIN/02.