Art. 5 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti del Comandante generale  dell'Arma  dei
carabinieri o autorita' delegata, saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice, preposta alla  valutazione  dei
titoli ed alla formazione della graduatoria finale di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione di cui al comma 1, lettera  a)  sara'  composta
da: 
      un Ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non  inferiore
a Colonnello, presidente; 
      un Ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non  inferiore
a Maggiore, membro; 
      un funzionario del CONI, membro; 
      un Maresciallo maggiore dell'Arma dei  carabinieri,  segretario
senza diritto di voto. 
    3. La commissione di cui al comma 1, lettera b),  sara'  composta
da: 
      un Ufficiale medico dell'Arma  dei  carabinieri  di  grado  non
inferiore a Tenente Colonnello, presidente; 
      due Ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri, membri, di  cui
il meno elevato in grado o, a parita'  di  grado,  il  meno  anziano,
svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti,
anche esterni. 
    4. La commissione di cui al comma 1, lettera c),  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: 
      un Ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
Tenente Colonnello, presidente; 
      un Ufficiale con qualifica di  perito  selettore  attitudinale,
membro; 
      un Ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario.