IL CAPO DIPARTIMENTO 
  dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 
 
    Visto il decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.  217  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.  139  recante  il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, «Disposizioni
recanti modifiche al  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,
concernente le funzioni e i compiti del Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,
concernente l'ordinamento  del  personale  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione  delle  funzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8,  comma
1, lettera a), della legge 7 agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo  6  ottobre  2018,  n.  127  recante
disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139  e  al
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 aprile 2012, n. 80,
recante le modalita' di accesso  attraverso  concorso  pubblico  alla
qualifica iniziale del ruolo dei direttivi del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno del 4  novembre  2019,
n. 166 «Regolamento recante requisiti d'idoneita' fisica, psichica  e
attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e  alle  procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 5  novembre  2019,  n.
167 «Regolamento recante norme per  l'individuazione  dei  limiti  di
eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive
di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante  il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato»   ed   il   relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 concernente il «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito  nella  legge  4  aprile  2012,  n.   35,   in   tema   di
semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n.  174  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti  di  lavoro  presso  le  amministrazioni   pubbliche»   e,   in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai  sensi  del  quale  non
puo'  prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza  italiana  per
l'accesso nei ruoli civili e militari del Ministero dell'interno; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione   e   l'innovazione,   9   luglio    2009,    recante
«Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio  ordinamento,  lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree  magistrali  (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai  fini  della  partecipazione  ai  pubblici
concorsi»; 
    Visto l'art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,
recante «Codice dell'ordinamento militare»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184 concernente il «Regolamento recante disciplina in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  concernente
il «Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali  (recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)»; 
    Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33  recante  il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni» e successive modificazioni; 
    Vista la nota n. 5572 del  27  gennaio  2020,  con  la  quale  la
Direzione centrale per le risorse umane ha comunicato il  numero  dei
posti da mettere a concorso per  l'accesso  alla  qualifica  di  vice
direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco; 
    Vista la nota n. 3154  del  27  marzo  2020  con  cui,  ai  sensi
dell'art. 3 della  legge  19  giugno  2019,  n.  56,  e'  stata  data
comunicazione  alla  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
dell'avvio della procedura  concorsuale  per  la  qualifica  di  vice
direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    E' indetto concorso pubblico, per  esami,  a  ottantasette  posti
nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
    Ai candidati appartenenti alle sottoelencate  categorie,  purche'
in possesso degli altri requisiti previsti dal presente  bando,  sono
rispettivamente riservati: 
      a) il venticinque per cento dei posti al  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in possesso, alla data di scadenza del
termine utile stabilito nel presente bando per la presentazione della
domanda  di  partecipazione,  della  laurea  magistrale,  dei  titoli
abilitativi e degli altri requisiti di cui al successivo  art.  2  ad
esclusione dei limiti di eta'. E' ammesso a fruire della  riserva  il
personale che, nel  triennio  precedente,  non  abbia  riportato  una
sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria; 
      b) il dieci per cento dei posti  al  personale  volontario  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di  scadenza  del
termine stabilito nel presente bando di concorso per la presentazione
della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi  elenchi
da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di  duecento  giorni
di servizio e che, nel triennio precedente, non abbia  riportato  una
sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria; 
      c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle Forze armate
che abbiano terminato senza  demerito,  alla  data  di  scadenza  del
termine  utile  stabilito  per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione, la ferma biennale. 
    I posti riservati, non coperti per mancanza  di  vincitori,  sono
conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli  altri  candidati
idonei. 
    Coloro che intendano avvalersi  di  una  delle  suddette  riserve
devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.