Art. 9 
 
 
              Titoli valutabili a parita' di punteggio 
 
 
    La commissione forma la graduatoria di merito  sulla  base  delle
risultanze  delle  prove  di  esame,  sommando  la  media  dei   voti
conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova  orale.
A parita' di  punteggio  i  titoli  ammessi  alla  valutazione  della
commissione sono, in ordine di preferenza: 
      a) dottorato di ricerca in ingegneria o architettura; 
      b) diploma di specializzazione post-universitario in ingegneria
o architettura; 
      c) altra laurea  magistrale  di  cui  all'art.  143,  comma  1,
lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,  giusta
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione
e l'innovazione del 9 luglio 2009; 
      d) laurea magistrale non  attinente  alle  funzioni  del  ruolo
giusta decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione
e l'innovazione del 9 luglio 2009. 
    I predetti titoli valutabili a parita' di punteggio devono essere
posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda. 
    Non sono valutati  i  titoli  non  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione al concorso.