Art. 9 Titoli valutabili a parita' di punteggio La commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale. A parita' di punteggio i titoli ammessi alla valutazione della commissione sono, in ordine di preferenza: a) dottorato di ricerca in ingegneria o architettura; b) diploma di specializzazione post-universitario in ingegneria o architettura; c) altra laurea magistrale di cui all'art. 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, giusta decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009; d) laurea magistrale non attinente alle funzioni del ruolo giusta decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009. I predetti titoli valutabili a parita' di punteggio devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda. Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.