Art. 15
Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito saranno formate dalla commissione
esaminatrice in base alla ripartizione dei posti per specialita'
indicati nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. Il punteggio
finale di ciascun concorrente sara' formato dalla somma:
a) dei punteggi riportati nelle due prove scritte;
b) del punteggio riportato nella valutazione dei titoli di
merito;
c) dell'eventuale punteggio incrementale nelle prove di
efficienza fisica;
d) del punteggio riportato nella prova orale;
e) l'eventuale punteggio riportato in ragione della media delle
votazioni conseguite nella prova facoltativa scritta e orale di
lingua straniera.
2. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto
dirigenziale, nel quale si terra' conto delle riserve di posti di cui
all'art. 1, comma 2. I posti riservati, eventualmente non ricoperti
per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nel
decreto di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita'
di merito, dell'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande, dei titoli di preferenza previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e dal disposto di cui all'art. 73, comma 14 del
decreto-legge 21 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n.
98, sempreche' siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione
al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva da consegnare
all'atto della presentazione alla prima prova scritta di cui all'art.
8. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito,
sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione
del secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno
1998, n. 191.
4. Gli idonei che, nella graduatoria di cui al presente articolo,
saranno compresi nel numero dei posti a concorso, ripartiti per
specialita' di cui all'art. 1, comma 1 saranno dichiarati vincitori
del concorso.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, tale decreto
sara' pubblicato, a puro titolo informativo, nel sito web
www.difesa.it
6. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo
utile ai sensi del precedente art. 10, comma 3, saranno immesse in
servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici,
dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di
graduatoria verra' determinata sulla base del punteggio ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento.