Art. 16
Nomina
1. I concorrenti di cui al precedente art. 15, comma 4 saranno
nominati - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi
di cui all'art. 1, comma 4 del presente decreto - tenenti in servizio
permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti di
cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' al superamento del corso
formativo di cui al successivo comma 4, del presente articolo.
3. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto del Ministro
della difesa con il quale sara' conferita la nomina, mentre
l'anzianita' relativa sara' determinata dal punteggio conseguito al
termine del concorso (graduatoria finale di merito), la quale verra'
rideterminata al superamento del corso formativo con le modalita' di
cui al successivo comma 11, del presente articolo.
4. Dopo la nomina gli ufficiali saranno invitati ad assumere
servizio e frequenteranno, come prescritto dall'art. 737 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un corso formativo, di durata non
inferiore ad un anno, con le modalita' stabilite dal Comando generale
dell'Arma dei carabinieri.
5. Il conferimento della nomina e' subordinato:
a) all'accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso
dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2;
b) al superamento del citato corso formativo, dal quale i
frequentatori potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di
una qualsiasi delle circostanze previste dall'art. 599 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
6. Gli stessi dovranno presentarsi presso la Scuola ufficiali
dell'Arma, via Aurelia n. 511 - Roma, per la frequenza del corso
medesimo, in uniforme se militari in servizio, muniti di documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della tessera
sanitaria.
7. All'atto della presentazione al corso, gli ufficiali dovranno
contrarre, ai sensi dell'art. 738 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, una ferma di sette anni decorrente dalla data di inizio
del corso stesso, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo al
superamento del medesimo corso formativo. Il rifiuto di sottoscrivere
la ferma comportera' la revoca della nomina e quindi l'allontanamento
dal corso. La mancata presentazione nel giorno prefissato comportera'
la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
8. Detti ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento
volta a verificare il mantenimento dei requisiti previsti per il
reclutamento e in tale sede, nel caso non vi abbiano provveduto in
sede di accertamenti psicofisici, dovranno produrre il referto
analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio
6-fosfato-deidrogenasi rilasciato entro sessanta giorni dalla data di
ammissione ai corsi da strutture sanitarie pubbliche. Inoltre,
saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo
vaccinale, secondo le modalita' definite nella direttiva tecnica in
materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi
vaccinali al personale militare, allegata al decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare,
prima dell'incorporamento:
certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per
morbillo, rosolia, parotite e varicella.
Se durante la visita medica di incorporamento insorgeranno dubbi
sulla persistenza dell'idoneita' psico-fisica precedentemente
riconosciuta, il predetto Istituto ha facolta' di far sottoporre i
vincitori a un supplemento di indagini presso una struttura
ospedaliera, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi
nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di
inidoneita' al servizio militare.
9. Gli ufficiali di sesso femminile saranno sottoposti al test di
gravidanza mediante analisi delle urine. In caso di positivita' del
predetto test la visita medica di incorporamento sara' sospesa ai
sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare e, pertanto, non potendo frequentare il corso
formativo, saranno rinviate al primo corso utile successivo, ai sensi
dell'art. 1494, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
10. Nel caso in cui alcuni posti risulteranno non ricoperti per
rinuncia o decadenza, la direzione generale per il personale militare
potra' procedere all'ammissione al corso, con i criteri e nei limiti
indicati nel precedente art. 15, entro 1/12 della durata del corso
stesso, di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della
relativa graduatoria.
11. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso
formativo, la riserva di cui al precedente comma 2 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base al punteggio
conseguito nella graduatoria di fine corso.
12. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso formativo verra' disposta la revoca della nomina,
a decorrere dalla data di conferimento della stessa e sanzionato il
proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati saranno
collocati in congedo ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il
periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini
dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente.
13. Agli ufficiali ammessi alla frequenza del corso formativo e
ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti.