Art. 16 Nomina 1. I concorrenti di cui al precedente art. 15, comma 4 saranno nominati - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 4 del presente decreto - tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri. 2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' al superamento del corso formativo di cui al successivo comma 4, del presente articolo. 3. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto del Ministro della difesa con il quale sara' conferita la nomina, mentre l'anzianita' relativa sara' determinata dal punteggio conseguito al termine del concorso (graduatoria finale di merito), la quale verra' rideterminata al superamento del corso formativo con le modalita' di cui al successivo comma 11, del presente articolo. 4. Dopo la nomina gli ufficiali saranno invitati ad assumere servizio e frequenteranno, come prescritto dall'art. 737 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un corso formativo, di durata non inferiore ad un anno, con le modalita' stabilite dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. 5. Il conferimento della nomina e' subordinato: a) all'accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2; b) al superamento del citato corso formativo, dal quale i frequentatori potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di una qualsiasi delle circostanze previste dall'art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 6. Gli stessi dovranno presentarsi presso la Scuola ufficiali dell'Arma, via Aurelia n. 511 - Roma, per la frequenza del corso medesimo, in uniforme se militari in servizio, muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della tessera sanitaria. 7. All'atto della presentazione al corso, gli ufficiali dovranno contrarre, ai sensi dell'art. 738 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una ferma di sette anni decorrente dalla data di inizio del corso stesso, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo al superamento del medesimo corso formativo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comportera' la revoca della nomina e quindi l'allontanamento dal corso. La mancata presentazione nel giorno prefissato comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 8. Detti ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento volta a verificare il mantenimento dei requisiti previsti per il reclutamento e in tale sede, nel caso non vi abbiano provveduto in sede di accertamenti psicofisici, dovranno produrre il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ammissione ai corsi da strutture sanitarie pubbliche. Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite nella direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, prima dell'incorporamento: certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella. Se durante la visita medica di incorporamento insorgeranno dubbi sulla persistenza dell'idoneita' psico-fisica precedentemente riconosciuta, il predetto Istituto ha facolta' di far sottoporre i vincitori a un supplemento di indagini presso una struttura ospedaliera, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di inidoneita' al servizio militare. 9. Gli ufficiali di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine. In caso di positivita' del predetto test la visita medica di incorporamento sara' sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare e, pertanto, non potendo frequentare il corso formativo, saranno rinviate al primo corso utile successivo, ai sensi dell'art. 1494, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 10. Nel caso in cui alcuni posti risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza, la direzione generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, con i criteri e nei limiti indicati nel precedente art. 15, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria. 11. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso formativo, la riserva di cui al precedente comma 2 verra' sciolta e l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso. 12. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a compimento il corso formativo verra' disposta la revoca della nomina, a decorrere dalla data di conferimento della stessa e sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati saranno collocati in congedo ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente. 13. Agli ufficiali ammessi alla frequenza del corso formativo e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.