Art. 17
Accertamento dei requisiti
1. Fermi restando gli adempimenti previsti dai Comandi di Corpo
di cui al precedente art. 4, comma 1, ai fini dell'accertamento dei
requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, la direzione
generale per il personale militare provvedera' a chiedere alle
amministrazioni pubbliche e agli enti competenti la conferma di
quanto dichiarato dai candidati, risultati vincitori del concorso,
nelle domande di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente prodotte.
Verranno acquisiti d'ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo
armato dello Stato.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma
1 emergera' la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.