Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso possono partecipare, per una sola specialita', i
cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, indicata nel successivo art. 3, comma 1:
a) non abbiano superato il giorno di compimento del:
1) quarantacinquesimo anno di eta', se militari dell'Arma dei
carabinieri, con almeno cinque anni di servizio e che abbiano
riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a
«eccellente»;
2) trentaquattresimo anno di eta', se ufficiali in ferma
prefissata che abbiano completato un anno di servizio e se ufficiali
inferiori delle forze di completamento. Non rientrano in tale
categoria gli ufficiali di complemento che sono stati richiamati, a
mente dell'art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo;
3) trentaduesimo anno di eta', se non appartenenti alle
precedenti categorie.
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non
trovano applicazione;
b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso di uno dei titoli di studio appartenenti
alle classi di laurea magistrale appresso indicate:
1) per la specialita' sanita' - medicina: medicina e
chirurgia (LM 41), con abilitazione all'esercizio della professione
di medico chirurgo;
2) per la specialita' veterinaria: medicina veterinaria (LM
42), con abilitazione all'esercizio della professione di medico
veterinario;
3) per la specialita' psicologia: psicologia (LM 51), con
abilitazione all'esercizio della professione di psicologo/a;
4) per la specialita' investigazioni scientifiche - fisica:
fisica (LM 17);
ingegneria aereospaziale e astronautica (LM 20);
ingegneria biomedica (LM 21);
ingegneria chimica (LM 22);
ingegneria civile (LM 23);
ingegneria di sistemi edilizi (LM 24);
ingegneria dell'automazione (LM 25);
ingegneria della sicurezza (LM 26);
ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27);
ingegneria elettrica (LM 28);
ingegneria elettronica (LM 29);
ingegneria energetica e nucleare (LM 30);
ingegneria gestionale (LM 31);
ingegneria informatica (LM 32);
ingegneria meccanica (LM 33);
ingegneria navale (LM 34);
ingegneria per l'ambiente ed il territorio (LM 35);
scienze e ingegneria dei materiali (LM 53);
5) per la specialita' investigazioni scientifiche - biologia:
biologia (LM 6);
biotecnologie agraria (LM 7);
biotecnologie industriali (LM 8);
biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM 9);
6) per la specialita' telematica - informatica:
informatica (LM 18);
ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27);
ingegneria informatica (LM 32);
sicurezza informatica (LM 66);
7) specialita' telematica - telecomunicazioni:
ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27);
ingegneria elettronica (LM 29);
ingegneria informatica (LM 32);
sicurezza informatica (LM 66);
8) specialita' genio:
architettura (LM 04);
ingegneria civile (LM 23);
ingegneria elettronica (LM 29);
ingegneria meccanica (LM 33);
9) specialita' amministrazione:
giurisprudenza (LMG 01);
scienze politiche (LM 87 e LM 52);
scienze dell'amministrazione (LM 63);
economia (LM 16, LM 56, LM 76 e LM 77);
Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti
secondo i precedenti ordinamenti, in virtu' delle corrispondenze
indicate dal decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Per i titoli di laurea conseguiti all'estero, invece, e'
richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza
secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.
165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del
Dipartimento della funzione pubblica
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/m
odulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri Il
candidato non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero le
sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale,
riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad una
di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il
presente decreto. In ogni caso i concorrenti dovranno, all'atto della
presentazione per la prima prova scritta, consegnare la relativa
documentazione probante;
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, per
motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ne' si
trovino in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la
conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
g) non essere in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi;
h) non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a
seguito di procedimento penale di cui alla precedente lettera g) che
non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perche'
il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso,
pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale
(solo se militari in servizio permanente);
i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) non siano stati dichiarati inidonei all'avanzamento ovvero
non vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo
se militari in servizio permanente);
k) abbiano tenuto condotta incensurabile;
l) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
m) solo per i concorrenti in servizio nell'Arma dei carabinieri
che partecipano per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b):
abbiano riportato, nel biennio antecedente la data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande la qualifica non inferiore
a «eccellente», ovvero in caso di rapporto informativo un giudizio
equivalente;
n) se concorrenti di sesso maschile, non abbiano prestato
servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n.
230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione
irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in
congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione potra' essere esibita
all'atto della presentazione alla prima prova del concorso;
o) non abbiano riportato, nel precedente biennio, sanzioni
disciplinari registrate a matricola.
Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente
articolo, determinera' l'esclusione dal concorso.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso formativo sono subordinati al riconoscimento del possesso:
a) dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio
militare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri, da accertarsi con le modalita' di cui ai
successivi articoli 11 e 12;
b) dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per
l'ammissione ai concorsi nella Magistratura ordinaria, ai sensi
dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. L'accertamento di
tali requisiti sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri
con le modalita' previste dalla normativa vigente.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, indicato al successivo art. 3, comma 1.
Gli stessi, fatta eccezione per quello di cui alla lettera a), e
quelli di cui al precedente comma 2, devono essere mantenuti sino
alla data di nomina a ufficiale in servizio permanente del ruolo
tecnico dell'Arma dei carabinieri.