Art. 6
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per l'eventuale prova di
preselezione, per le prove scritte, per la valutazione dei titoli di
merito, per le prove orali, per la prova facoltativa di lingua
straniera e per la formazione delle graduatorie di merito;
b) la commissione per le prove di efficienza fisica;
c) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a generale di brigata, presidente;
b) due o piu' ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a maggiore, membri, uno dei quali puo' essere sostituito
con un docente universitario o di istituto di istruzione secondaria
di secondo grado ovvero con un tecnico o esperto nelle materie
oggetto del concorso, appartenente anche ad altra amministrazione;
c) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione
della difesa appartenente alla terza area funzionale, con funzioni di
segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potra' essere integrata da docenti universitari
o di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero da
tecnici o esperti nelle materie oggetto di esame, appartenenti anche
ad altra amministrazione, in qualita' di membri aggiunti, i quali
hanno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono aggregati.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a tenente colonnello, presidente;
b) due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a
parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.
4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello in servizio presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri
(C.N.S.R.), presidente;
b) due o piu' ufficiali medici, in servizio presso il Centro
nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma
dei carabinieri (C.N.S.R.), membri, dei quali il meno elevato in
grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le
funzioni di segretario.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, in
servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri (C.N.S.R.) presidente;
b) ufficiali con qualifica di perito selettore attitudinale e
ufficiali psicologi, in servizio presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri (C.N.S.R.), membri, dei quali il meno elevato in grado o,
a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.
6. Dette commissioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, del
presente articolo, possono avvalersi, per la parte di rispettiva
competenza, del supporto di periti selettori e psicologi dell'Arma
dei carabinieri e della collaborazione di personale specialistico,
tecnico ovvero esperto del settore, anche esterno
all'amministrazione.