Art. 9
Valutazione dei titoli di merito
1. La commissione esaminatrice, indicata nel precedente art. 6,
comma 1, lettera a), procedera' alla valutazione dei titoli di merito
dei concorrenti che hanno sostenuto entrambe le prove scritte.
L'esito delle prove scritte, della valutazione dei titoli di merito
ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere
le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali saranno resi noti agli interessati a partire
presumibilmente dal 10 agosto 2020, con valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti, nei siti web
www.carabinieri.it e www.difesa.it ovvero chiedendo informazioni al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel.
06/80982935, o al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - Sezione relazioni con il pubblico, viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06/517051012.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su
ciascuno dei titoli posseduti, ai fini della loro corretta
valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tale scopo,
all'atto della presentazione alle prove scritte di cui al precedente
art. 8, i concorrenti potranno consegnare eventuale documentazione
probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, relative ai titoli gia' dichiarati nella
domanda di partecipazione. Con le stesse modalita' potranno essere
consegnate le pubblicazioni tecnico-scientifiche gia' dichiarate
nella medesima domanda di partecipazione. Per i militari in servizio
o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verra'
acquisita con le modalita' indicate nel precedente art. 4.
3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta
commissione, fermo restando quanto sopra precisato per le
pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di
merito dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
stessa, per i quali i concorrenti abbiano fornito, entro la data
medesima, analitiche e complete informazioni nella domanda stessa
ovvero in apposita documentazione e/o dichiarazioni sostitutive
consegnate con le modalita' indicate al comma 2.
4. Per la valutazione dei titoli la commissione disporra' di un
punteggio fino a un massimo di dieci punti cosi' ripartiti:
a) servizio prestato presso enti/reparti dell'Arma dei
carabinieri nella specialita' per la quale si concorre: fino ad un
punto;
b) voto della laurea magistrale/specialistica richiesta per la
partecipazione al concorso: fino a due punti;
c) diploma di specializzazione o master in medicina del lavoro
e, in subordine, in psichiatria, psicoterapia, fisica, ingegneria,
scienza e ingegneria dei materiali, biologia, biotecnologie o
ritenute di preminente interesse istituzionale per l'Amministrazione:
fino a quattro punti;
d) diplomi di specializzazione diversi da quelli di cui alla
precedente lettera c), dottorati di ricerca, master e altri titoli
accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un punto;
e) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico,
attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in
riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea, di
specializzazione o di dottorato, solo se consegnate allegate in
apposita documentazione e/o dichiarazioni sostitutive consegnate con
le modalita' indicate al comma 2 (per quelle prodotte in
collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione avverra'
solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli
autori): fino ad un punto;
f) servizio militare, con esclusione del periodo di leva
obbligatorio se effettuato, nonche' servizi, attivita' e/o
collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di una pubblica
amministrazione: fino ad un punto;
g) certificazione della conoscenza linguistica:
1) conoscenza di una lingua straniera fra l'inglese, il
francese, il tedesco e lo spagnolo, certificata secondo lo STANAG
NATO, in corso di validita':
(a) per la lingua inglese fino ad un massimo di 2,00 cosi'
ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
(b) per le restanti lingue straniere fino ad un massimo di
1,00 cosi' ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
2) conoscenza di una lingua straniera secondo il livello di
conoscenza correlato al «Common European frame work of Reference for
languages - CEFR», attestata dagli «Enti certificatori» riconosciuti
dal Ministero dell'istruzione:
(a) per le lingue inglese fino ad un massimo di 2,00 cosi'
ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza C2;
1,50 punti per un livello di conoscenza C1;
1,00 punti per un livello di conoscenza B2;
0,50 punti per un livello di conoscenza B1;
(b) per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,00
cosi' ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza C2;
0,75 punti per un livello di conoscenza C1;
0,50 punti per un livello di conoscenza B2.
I concorrenti cui sia stata valutata l'eventuale certificazione
linguistica di cui sopra non saranno sottoposti, anche se richiesta,
alla prova facoltativa della medesima lingua straniera e quindi gli
sara' attribuito unicamente il punteggio relativo al livello di
certificazione. Ai candidati che dovessero risultare conoscitori
certificati di piu' lingue potra' essere riconosciuto il punteggio
solo per una di esse.
5. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali,
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice valutera', previa
identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli
concorrenti che risulteranno idonei ad entrambe le prove scritte. A
tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli
elaborati, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di
quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
6. La commissione comunichera' al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio
Concorsi e contenzioso i nominativi del personale dell'Arma dei
carabinieri, che partecipa alla riserva di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b) dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma
di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito
della qualita' del servizio prestato nell'ultimo biennio, di cui
all'art. 2, comma 1, lettera k).