Art. 15 Per i motivi citati nelle premesse, il Paragrafo 5 della Sezione 2 «Prova scritta di composizione italiana» dell'Appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «2.5. Prova scritta di selezione culturale (art. 9 del bando). I concorrenti che hanno superato lo sbarramento numerico della prova di preselezione saranno sottoposti alla prova scritta di selezione culturale. Il calendario di svolgimento della prova sara' reso noto con le modalita' di cui all'art. 6, comma 8. La prova avra' una durata di 100 minuti e consistera' nella somministrazione di 100 quesiti a risposta multipla, cosi' ripartiti: 55 di lingua italiana, anche riguardanti aspetti orto-grammaticali e sintattici; 25 di matematica; 10 di educazione civica; 10 di storia. Il punteggio finale della prova sara' calcolato attribuendo 0,45 punti alle prime 50 risposte esatte e 0,15 punti alle restanti risposte esatte. Non e' previsto un punteggio decrementale in caso di risposte errate, non date o date multiple. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio non inferiore a 18/30. Sulla base dei punteggi conseguiti dai candidati, la commissione esaminatrice, al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive, provvedera' a formare due distinte graduatorie: una per i posti per le Armi e Corpi dell'Esercito; una per i posti per il Corpo sanitario. Secondo l'ordine delle predette graduatorie, i concorrenti saranno ammessi alle prove di efficienza fisica entro i seguenti limiti numerici: i primi settecentodieci concorrenti per i posti per le Armi e Corpi dell'Esercito; i primi sessantuno concorrenti per i posti per il Corpo sanitario. Saranno, inoltre, ammessi alle prove di efficienza fisica coloro che hanno conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile nelle predette graduatorie.».