Art. 2 
 
 
    Per i motivi  citati  nelle  premesse,  tutta  la  documentazione
sanitaria da produrre da parte dei candidati - di cui alle Sezioni  3
delle Appendici al bando - e scaduta per  effetto  della  sospensione
delle procedure concorsuali, fatta eccezione del  referto  attestante
l'esito del test di gravidanza mediante analisi o urine, conserva  la
propria validita' fino all'effettuazione delle prove  e  accertamenti
per  i  quali  e'  stata  richiesta,  salvo  diverso   avviso   delle
commissioni  per  gli  accertamenti  psicofisici  che   ne   potranno
chiedere, se necessario, un aggiornamento.