Art. 35 Per i motivi citati nelle premesse, il Paragrafo 5 della Sezione 4 «Commissione esaminatrice per la prova scritta di composizione italiana, per la prova di informatica, per la prova di conoscenza della lingua inglese, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie» dell'Appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «4.5. Commissione esaminatrice. La commissione esaminatrice per la prova scritta di conoscenza della lingua italiana, per la prova di conoscenza della lingua inglese, per il componimento breve in lingua italiana, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie sara' composta da: un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; due o piu' Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, membri; uno o piu' Ufficiali ovvero docenti civili o funzionari delle Amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la prova scritta di conoscenza della lingua italiana e per il componimento breve in lingua italiana; uno o piu' Ufficiali ovvero docenti civili o funzionari delle Amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la prova orale di matematica; uno o piu' Ufficiali ovvero docenti civili o funzionari delle Amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la prova di conoscenza della lingua inglese; uno o piu' Ufficiali ovvero docenti civili o funzionari delle Amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti della materia, che potranno essere diversi in funzione della lingua straniera prescelta dai concorrenti, membri aggiunti la prova facoltativa di lingua straniera; un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore a Primo maresciallo ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. I membri aggiunti avranno diritto di voto o esprimeranno giudizi per le sole prove/materie per le quali sono aggregati.».