Art. 39 Per i motivi citati nelle premesse, il Paragrafo 2 della Sezione 4 «Commissione esaminatrice» dell'Appendice Arma dei carabinieri del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «2.6. Commissione esaminatrice. La commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di conoscenza della lingua italiana, per la prova di conoscenza della lingua inglese, per la prova orale, per la prova facoltativa di ulteriore lingua straniera e per la formazione della graduatoria di merito sara' composta da: un Ufficiale di grado non inferiore a Generale di brigata, presidente; due Ufficiali superiori, membri; due qualificati esperti, civili o militari, di materie letterarie, membri aggiunti per la prova scritta di conoscenza della lingua italiana; un qualificato esperto, civile o militare, di lingua tedesca, membro aggiunto per la prova scritta di conoscenza della lingua italiana, per la valutazione dei questionari svolti in lingua tedesca (solo qualora dovessero essere presenti questionari svolti in lingua tedesca); non meno di due qualificati esperti, civili o militari, membri aggiunti per la prova orale, rispettivamente, di matematica, di storia contemporanea e dell'Arma dei carabinieri, di geografia e di costituzione e cittadinanza italiana; un qualificato esperto, civile o militare, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per le prove di lingua straniera; un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.