Art. 39 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il Paragrafo 2 della  Sezione
4 «Commissione esaminatrice» dell'Appendice Arma dei carabinieri  del
decreto  interdirigenziale  n.  29/1D  del  16   dicembre   2019   e'
integralmente sostituito dal seguente: 
    «2.6. Commissione esaminatrice. 
    La  commissione  esaminatrice  per  la  valutazione  della  prova
scritta di preselezione, per la prova  scritta  di  conoscenza  della
lingua italiana, per la prova di conoscenza della lingua inglese, per
la  prova  orale,  per  la  prova  facoltativa  di  ulteriore  lingua
straniera e per la  formazione  della  graduatoria  di  merito  sara'
composta da: 
      un Ufficiale di grado non  inferiore  a  Generale  di  brigata,
presidente; 
      due Ufficiali superiori, membri; 
      due  qualificati  esperti,  civili  o  militari,   di   materie
letterarie, membri aggiunti per la prova scritta di conoscenza  della
lingua italiana; 
      un qualificato esperto, civile o militare, di  lingua  tedesca,
membro aggiunto per la  prova  scritta  di  conoscenza  della  lingua
italiana, per la valutazione dei questionari svolti in lingua tedesca
(solo qualora dovessero essere presenti questionari svolti in  lingua
tedesca); 
      non meno di due qualificati esperti, civili o militari,  membri
aggiunti per la  prova  orale,  rispettivamente,  di  matematica,  di
storia contemporanea e dell'Arma dei carabinieri, di geografia  e  di
costituzione e cittadinanza italiana; 
      un qualificato esperto, civile o militare,  che  potra'  essere
diverso in funzione della lingua prescelta  dai  concorrenti,  membro
aggiunto per le prove di lingua straniera; 
      un Ufficiale di grado  non  inferiore  a  Capitano,  ovvero  un
dipendente civile  dell'Amministrazione  della  difesa,  appartenente
alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.