Art. 4 
 
 
    Per i motivi citati  nelle  premesse,  il  comma  1  dell'art.  7
«Commissioni» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16  dicembre
2019 e' integralmente sostituito dal seguente: 
    «1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art.  1,
comma 1, saranno nominate, con successivi  decreti  dirigenziali,  le
seguenti commissioni: 
      a) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a): 
        1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova scritta di selezione culturale,
per la prova di conoscenza della lingua inglese, per le prove  orali,
per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi; 
        2) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
        3) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
        4) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
        5) la commissione per la valutazione  dei  frequentatori  del
tirocinio; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): 
        1)  la  commissione  valutatrice  per  la  prova  scritta  di
selezione culturale  e  per  la  prova  di  conoscenza  della  lingua
inglese; 
        2) la commissione esaminatrice per le prove orali  e  per  la
formazione delle graduatorie finali; 
        3) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
        4) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
        5) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
        6) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
        7) la commissione per l'assegnazione dei vincitori ai Corpi; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c): 
        1) la commissione per la prova scritta di preselezione; 
        2) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
        3) la  commissione  esaminatrice  per  la  prova  scritta  di
conoscenza della lingua italiana, per la prova  di  conoscenza  della
lingua inglese, per il componimento breve in lingua italiana, per  le
prove orali e per la formazione delle graduatorie generali di merito; 
        4) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
        5)  la  commissione  per  gli  accertamenti  attitudinali   e
comportamentali. 
    La valutazione delle prove di  efficienza  fisica  potra'  essere
effettuata, per  motivi  organizzativi,  dalla  commissione  per  gli
accertamenti attitudinali e comportamentali; 
      d) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d): 
        1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova  scritta  di  conoscenza  della
lingua italiana (compresi gli eventuali questionari somministrati  in
lingua tedesca), per la prova orale, per la prova di conoscenza della
lingua  inglese,  per  la  prova  facoltativa  di  ulteriore   lingua
straniera e per la formazione della graduatoria; 
        2) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
        3) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
        4) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
        5) la commissione per la valutazione  dei  frequentatori  del
tirocinio.».