Art. 5 Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1 e 3 dell'art. 9 «Prova scritta di selezione culturale» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti: «1. La prova scritta di selezione culturale, consistente nella somministrazione di un questionario con test a risposta multipla, sara' prevista per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b): 2. ... omissis ... 3. Il punteggio riportato sara' utile ai fini della formazione delle graduatorie finali dei concorsi. In particolare, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova scritta di selezione culturale (determinati con i criteri di cui all'Appendice Esercito al bando), la commissione esaminatrice provvedera' a formare una graduatoria, utile al fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive (entro i limiti numerici di cui alla stessa Appendice Esercito al bando).».