Art. 5 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1  e  3  dell'art.  9
«Prova scritta di selezione culturale» del decreto  interdirigenziale
n. 29/1D del 16  dicembre  2019  sono  integralmente  sostituiti  dai
seguenti: 
    «1. La prova scritta di selezione  culturale,  consistente  nella
somministrazione di un questionario con  test  a  risposta  multipla,
sara' prevista per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, lettere a) e b): 
    2. ... omissis ... 
    3. Il punteggio riportato sara' utile ai  fini  della  formazione
delle  graduatorie  finali  dei  concorsi.  In  particolare,  per  il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), sulla base
dei punteggi  conseguiti  dai  concorrenti  nella  prova  scritta  di
selezione culturale (determinati con i criteri di  cui  all'Appendice
Esercito al bando), la commissione esaminatrice provvedera' a formare
una graduatoria, utile  al  fine  di  individuare  i  concorrenti  da
ammettere a sostenere le prove successive (entro i limiti numerici di
cui alla stessa Appendice Esercito al bando).».