Art. 6 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, i commi 3, 4 e 6 dell'art. 10
«Accertamenti psicofisici» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del
16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti: 
    «3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita da parte
della  commissione  competente  per  gli  accertamenti   psicofisici,
saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute  di  recente
insorgenza e di presumibile breve durata,  per  le  quali  risultera'
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti,  la
commissione  non  esprimera'  giudizio,  ne'  definira'  il   profilo
sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra'  detti
concorrenti ai  previsti  accertamenti  psicofisici,  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. 
    Tale termine non potra' superare: 
      a)  Esercito:  i  venti  giorni  successivi  il  termine  degli
accertamenti psicofisici; 
      b) Marina: la data di inizio delle prove di efficienza fisica; 
      c)  Aeronautica:  i  cinque  giorni  antecedenti  le  prove  di
efficienza fisica; 
      d)  Arma  dei  carabinieri:  la  data   di   formazione   della
graduatoria di ammissione al tirocinio. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno  assenti  al  momento  dell'inizio  degli   accertamenti
psicofisici saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli  eventi  di
cui al precedente art. 1, comma 7.  Non  saranno  previste  ulteriori
riconvocazioni. 
    4. Le concorrenti che si troveranno in stato di gravidanza, e non
possono essere sottoposte agli accertamenti  fisio-psico-attitudinali
ai sensi dell'art. 640, commi 1-bis e ter del decreto legislativo  n.
66 del 15 marzo 2010, sono ammesse d'ufficio, anche  in  deroga,  per
una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della graduatoria di merito  di  cui  al
successivo art. 20. Dette concorrenti saranno comunque  ammesse,  con
riserva, a sostenere le successive prove orali e all'eventuale  prova
scritta di selezione culturale in biologia, chimica e  fisica,  oltre
ad altre prove eventualmente indicate nelle Appendici  al  bando.  Le
vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi  del  presente  comma  sono
immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini
giuridici, dei vincitori del concorso per  il  quale  originariamente
hanno  presentato  domanda.  Gli  effetti  economici   della   nomina
decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. 
    5. ... omissis ... 
    6. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera, b) e salvi i casi in cui non sia diversamente disposto nella
relativa Appendice Marina militare al bando, i concorrenti  giudicati
inidonei  potranno   produrre,   improrogabilmente   seduta   stante,
specifica  istanza   di   ulteriori   accertamenti   psicofisici   (i
concorrenti   minorenni    potranno    esercitare    tale    facolta'
improrogabilmente  entro  il  giorno  successivo   a   quello   della
comunicazione del motivo di inidoneita' facendo pervenire la predetta
istanza, firmata dall'interessato e vistata da entrambi i genitori  o
dal genitore che esercita l'esclusiva potesta' o,  in  mancanza,  dal
tutore,  tramite  messaggio  di  posta  elettronica  (PE)   o   posta
elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di cui al precedente art.
5, comma 3, lettera b). Tale istanza dovra' essere integrata mediante
l'invio  (tramite  messaggio  di  posta  elettronica  (PE)  o   posta
elettronica    certificata    (PEC))    al    predetto     indirizzo,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla  data  degli
accertamenti psicofisici, di copia in  formato  PDF  o  JPEG,  di  un
valido documento di identita' del candidato  (qualora  minorenne,  di
entrambi i genitori o del genitore che esercita l'esclusiva  potesta'
o, in mancanza, del tutore) rilasciato da un'Amministrazione pubblica
e  di  copia  in  formato  PDF  o  JPEG  di   idonea   documentazione
specialistica  rilasciata  da  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario  nazionale,
relativa alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'.
Non saranno prese in  considerazione  istanze  prive  della  prevista
documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati.».