Art. 6 Per i motivi citati nelle premesse, i commi 3, 4 e 6 dell'art. 10 «Accertamenti psicofisici» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti: «3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita da parte della commissione competente per gli accertamenti psicofisici, saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultera' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra' detti concorrenti ai previsti accertamenti psicofisici, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Tale termine non potra' superare: a) Esercito: i venti giorni successivi il termine degli accertamenti psicofisici; b) Marina: la data di inizio delle prove di efficienza fisica; c) Aeronautica: i cinque giorni antecedenti le prove di efficienza fisica; d) Arma dei carabinieri: la data di formazione della graduatoria di ammissione al tirocinio. I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell'inizio degli accertamenti psicofisici saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. 4. Le concorrenti che si troveranno in stato di gravidanza, e non possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ai sensi dell'art. 640, commi 1-bis e ter del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 20. Dette concorrenti saranno comunque ammesse, con riserva, a sostenere le successive prove orali e all'eventuale prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica, oltre ad altre prove eventualmente indicate nelle Appendici al bando. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del presente comma sono immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. 5. ... omissis ... 6. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera, b) e salvi i casi in cui non sia diversamente disposto nella relativa Appendice Marina militare al bando, i concorrenti giudicati inidonei potranno produrre, improrogabilmente seduta stante, specifica istanza di ulteriori accertamenti psicofisici (i concorrenti minorenni potranno esercitare tale facolta' improrogabilmente entro il giorno successivo a quello della comunicazione del motivo di inidoneita' facendo pervenire la predetta istanza, firmata dall'interessato e vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita l'esclusiva potesta' o, in mancanza, dal tutore, tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di cui al precedente art. 5, comma 3, lettera b). Tale istanza dovra' essere integrata mediante l'invio (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC)) al predetto indirizzo, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici, di copia in formato PDF o JPEG, di un valido documento di identita' del candidato (qualora minorenne, di entrambi i genitori o del genitore che esercita l'esclusiva potesta' o, in mancanza, del tutore) rilasciato da un'Amministrazione pubblica e di copia in formato PDF o JPEG di idonea documentazione specialistica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati.».