Art. 7 Per i motivi citati nelle premesse, l'art. 13 «Prova scritta di composizione italiana» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «Art. 13 (Prova scritta di conoscenza della lingua italiana e componimento breve in lingua italiana). - 1. La prova scritta di conoscenza della lingua italiana, prevista per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere c) e d), consistera' nella somministrazione di un questionario con test a risposta multipla. La prova si svolgera' con le modalita' riportate nelle relative Appendici al bando. 2. I concorrenti ammessi alle prove scritte di conoscenza della lingua italiana, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno indicati nell'avviso di cui al precedente art. 6, comma 8, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti di penna a sfera a inchiostro indelebile nero. Alla sola prova scritta di conoscenza della lingua italiana, nell'ambito del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), saranno ammessi, con riserva, anche i concorrenti che ancora non avranno svolto le prove di efficienza fisica. 3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7. 4. I candidati che non supereranno la prova saranno esclusi dal concorso. 5. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), il voto della prova scritta di conoscenza della lingua italiana fara' media con quello conseguito in un componimento breve in lingua italiana che sara' svolto in concomitanza con le prove di efficienza fisica e accertamenti attitudinali e comportamentali di cui al successivo art. 15. Il punteggio ottenuto dalla media dei voti conseguiti nelle predette due prove di lingua italiana sara' utile per la formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 20. 6. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), la commissione esaminatrice provvedera' a formare una graduatoria, utile al fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive (entro il limite numerico di cui alla stessa Appendice Arma dei carabinieri al bando). I concorrenti ammessi alla prova con riserva, di cui al precedente comma 2, che saranno ricompresi nel predetto limite numerico, saranno successivamente sottoposti alle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 11. Il punteggio conseguito nella prova scritta di conoscenza della lingua italiana sara', inoltre, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 20.».