Art. 7 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, l'art. 13 «Prova  scritta  di
composizione italiana» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del  16
dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: 
    «Art. 13 (Prova scritta di conoscenza  della  lingua  italiana  e
componimento breve in lingua italiana). -  1.  La  prova  scritta  di
conoscenza della lingua italiana, prevista per i concorsi di  cui  al
precedente art. 1, comma  1,  lettere  c)  e  d),  consistera'  nella
somministrazione di un questionario con test a risposta multipla.  La
prova  si  svolgera'  con  le  modalita'  riportate  nelle   relative
Appendici al bando. 
    2. I concorrenti ammessi alle prove scritte di  conoscenza  della
lingua italiana, senza attendere alcuna convocazione, sono  tenuti  a
presentarsi nella sede e nel giorno indicati nell'avviso  di  cui  al
precedente art. 6, comma 8, almeno un'ora prima di quella  di  inizio
della prova, muniti di penna a sfera a  inchiostro  indelebile  nero.
Alla  sola  prova  scritta  di  conoscenza  della  lingua   italiana,
nell'ambito del concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d), saranno ammessi, con riserva,  anche  i  concorrenti  che
ancora non avranno svolto le prove di efficienza fisica. 
    3. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7. 
    4. I candidati che non supereranno la prova saranno  esclusi  dal
concorso. 
    5. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c), il voto della prova scritta di  conoscenza  della  lingua
italiana fara' media con quello conseguito in un  componimento  breve
in lingua italiana che sara' svolto in concomitanza con le  prove  di
efficienza fisica e accertamenti attitudinali  e  comportamentali  di
cui al successivo art. 15. Il punteggio ottenuto dalla media dei voti
conseguiti nelle predette due prove di lingua  italiana  sara'  utile
per la formazione delle graduatorie di merito di  cui  al  successivo
art. 20. 
    6. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d), la commissione esaminatrice  provvedera'  a  formare  una
graduatoria, utile al fine di individuare i concorrenti da  ammettere
a sostenere le prove successive (entro il limite numerico di cui alla
stessa Appendice  Arma  dei  carabinieri  al  bando).  I  concorrenti
ammessi alla prova con riserva, di cui al  precedente  comma  2,  che
saranno   ricompresi   nel   predetto   limite   numerico,    saranno
successivamente sottoposti alle prove di efficienza fisica di cui  al
precedente art. 11. Il punteggio conseguito nella  prova  scritta  di
conoscenza  della  lingua  italiana  sara',  inoltre,  utile  per  la
formazione della graduatoria di merito  di  cui  al  successivo  art.
20.».