IL DIRETTORE GENERALE 
                    del personale e delle risorse 
         del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 
 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021». 
    Visto in particolare, l'art. 1, commi 308 e 309,  della  predetta
legge n. 145  del  2018,  che  prevede,  al  fine  di  assicurare  il
funzionamento  degli  istituti  penitenziari  e  di  prevenire,   nel
contesto  carcerario,  fenomeni   derivanti   dalla   condizione   di
marginalita' sociale dei detenuti, il  Ministero  della  giustizia  -
Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria,  per  il  triennio
2019-2021, e' autorizzato, in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali
previste a legislazione vigente e nei limiti della vigente  dotazione
organica, ad assumere con contratto di lavoro a  tempo  indeterminato
trentacinque  dirigenti  di  istituto   penitenziario,   di   livello
dirigenziale non  generale;  che,  con  decreto  del  Ministro  della
giustizia,  di   concerto   con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, sono  determinati  le  modalita'  e  i  criteri  per
predette assunzioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in  particolare  l'art.
3, comma 6, secondo cui la  partecipazione  ai  concorsi  indetti  da
pubbliche amministrazioni non e' soggetta a  limiti  di  eta',  salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse
alla   natura   del    servizio    o    ad    oggettive    necessita'
dell'amministrazione; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, comma  1-ter,
che prevede in deroga all'art. 2, commi 2 e 3  del  medesimo  decreto
legislativo,   che   il   personale   della   carriera   dirigenziale
penitenziaria e' disciplinato dal rispettivo ordinamento, nonche' gli
articoli 35, sul reclutamento del personale, e 38,  sull'accesso  dei
cittadini degli Stati membri della Unione europea; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154 concernente la  «Delega  al
Governo per la disciplina della carriera dirigenziale penitenziaria»; 
    Visti in particolare l'art. 1, comma 1 della citata legge n.  154
del 2005 che, tra i principi e i criteri direttivi che il Governo  e'
chiamato  a  rispettare   nell'adozione   dei   decreti   legislativi
attuativi,  alla  lettera  b)  prevede   quello   della   «previsione
dell'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria  esclusivamente
dal grado iniziale, mediante concorso  pubblico,  con  esclusione  di
ogni immissione dall'esterno»;  nonche'  l'art.  2,  comma  1,  della
medesima legge n. 154 del 2005 secondo cui «in  considerazione  della
particolare  natura   delle   funzioni   esercitate   dal   personale
appartenente alla carriera dirigenziale  penitenziaria,  il  relativo
rapporto  di  lavoro  e'  riconosciuto  come  rapporto   di   diritto
pubblico»; 
    Visto il decreto legislativo 15 febbraio  2006,  n.  63,  recante
«Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della
legge 27 luglio 2005, n. 154», e in particolare l'art.  4,  comma  3,
secondo  cui,  «per  l'ammissione  al  concorso   e'   richiesta   la
cittadinanza italiana, un'eta' non superiore a quella  stabilita  dal
regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 3, comma 6,  della  legge
15 maggio 1997, n. 127, nonche' il possesso delle qualita'  morali  e
di condotta prescritte dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  Statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  24  settembre
2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di  accesso  alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le pubbliche amministrazioni»; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18,  comma
2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme  in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in  particolare  l'art.  8  concernente
l'invio per via telematica delle  domande  per  la  partecipazione  a
selezioni   e   concorsi    per    l'assunzione    nelle    pubbliche
amministrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione  e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione di dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27  aprile  2016  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva n. 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della  direttiva  n. 2006/54/CE  relativa  al  principio
delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e
donne in materia di occupazione e impiego; 
    Visto l'art. 3, commi 4 e 6, della legge 19 giugno  2019,  n.  56
recante «Interventi per la concretezza delle azioni  delle  pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
concernente   «Disposizioni   urgenti    per    la    stabilizzazione
finanziaria»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n. 84,  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche»; 
    Visto l'art. 1, commi 300 e 360 della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, sul reclutamento del personale delle  pubbliche  amministrazioni
con modalita' semplificate; 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  del  22  gennaio  2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 29  febbraio
2020, n. 51, recante l'individuazione delle modalita' e  dei  criteri
per   le   assunzioni   di trentacinque   dirigenti    di    istituto
penitenziario,  di  livello  dirigenziale  non  generale,  ai   sensi
dell'art. 1, comma 308, legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri  20
giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale del
29 agosto 2019, n. 202, con il quale il Ministero della  giustizia  -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e' stato  autorizzato
ad ampliare la procedura concorsuale di n. 10 unita'; 
    Attesa la necessita' di procedere alla emanazione della procedura
concorsuale finalizzata alla assunzione  di quarantacinque  dirigenti
di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico per esami per  l'accesso  alla
carriera dirigenziale  penitenziaria  per  complessivi quarantacinque
posti, a tempo indeterminato, di dirigenti di istituto  penitenziario
di livello dirigenziale non generale. 
    2. Il quindici per cento dei suddetti posti,  pari  a  n.  sette,
sono riservati ai dipendenti  dell'Amministrazione  inquadrati  nella
III area funzionale del ruolo comparto funzioni centrali  ovvero  nei
ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, in  possesso  dei
requisiti previsti dall'art. 3 del presente bando e  con  almeno  tre
anni di effettivo servizio in tali posizioni. 
    3. La predetta riserva e' valutata esclusivamente all'atto  della
formazione della graduatoria finale di merito. 
    4. I posti  riservati  non  utilizzati  a  favore  dei  candidati
interni  sono  conferiti  ai   candidati   utilmente   collocati   in
graduatoria. 
    5. Il  Ministero  della  giustizia  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento  del  concorso  stesso  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei
vincitori, il numero dei  posti  -  in  aumento  o  in  decremento  -
sospendere la nomina  dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per gli anni 2020 - 2021. 
    6. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».