Art. 12 
 
         Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori 
 
 
    1. Al termine  delle  prove  orali  la  Commissione  esaminatrice
formera' la graduatoria di merito, risultante dalla somma della media
dei voti riportati nelle tre prove scritte con quello riportato nella
prova orale. Il direttore generale  del  personale  e  delle  risorse
approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del  concorso
tenendo conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1,  comma  2  e
delle  riserve  di  legge,  nonche'  dei  titoli  di   preferenza   e
precedenza, a parita' di merito e  a  parita'  di  merito  e  titoli,
previsti dalle vigenti disposizioni. 
    2. La graduatoria sara' pubblicata  nel  sito  istituzionale  del
Ministero della  giustizia,  nella  scheda  di  sintesi  dedicata  al
concorso. Di tale pubblicazione sara' data  notizia  mediante  avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale - «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di  detto
avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 
    3.  I  vincitori   del   concorso   sono   nominati   consiglieri
penitenziari di istituto penitenziario e  ammessi  a  frequentare  un
corso di formazione iniziale,  che  si  svolgera'  presso  la  scuola
superiore dell'esecuzione penale,  della  durata  di  diciotto  mesi,
articolato in periodi alternati di formazione  teorico-pratica  e  di
tirocinio  operativo,  le  cui  modalita',  saranno   stabilite   con
successivo decreto del Ministro della giustizia. 
    4.  Al  termine  del  periodo  di   formazione   il   consigliere
penitenziario che riportera' l'idoneita' agli esami di fine corso  e'
nominato dirigente penitenziario e destinato, in prima  assegnazione,
ad un istituto penitenziario, in relazione alla scelta manifestata da
ciascuno, secondo l'ordine di ruolo. 
    5. I  dirigenti  penitenziari  permangono  nella  sede  di  prima
assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatto salvo che
il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche  in  sovrannumero,
quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia  al  prestigio
dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di
rilevante pericolo per il dipendente  stesso,  o  per  gravissime  ed
eccezionali situazioni personali. 
    6. In  caso  di  mancato  superamento  del  corso  di  formazione
iniziale il rapporto di lavoro e' risolto di diritto  e  il  relativo
provvedimento e' adottato dal  direttore  generale  del  personale  e
delle risorse. 
    7. Il personale dei ruoli dell'Amministrazione che non supera  il
corso di formazione, con provvedimento  del  direttore  generale  del
personale  e  delle  risorse,  e'  restituito  al  ruolo  e  sede  di
provenienza senza detrazioni d'anzianita'.