Art. 13 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale ai sensi delle  vigenti  disposizioni  di
legge, fermo restando che l'esercizio del  diritto  di  accesso  agli
atti del concorso puo' essere differito fino alla  conclusione  della
procedura, per esigenze organizzative, di ordine e  speditezza  della
procedura stessa. 
    2. Con la presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla
procedura concorsuale i partecipanti, nel caso di legittimo esercizio
del diritto di accesso, autorizzano  la  visione  e  l'estrazione  di
copie degli atti inerenti la procedura medesima.