Art. 8 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice, nominata  con  provvedimento  del
direttore generale del personale e delle risorse, e' composta da: 
      a) un dirigente generale o un magistrato che  abbia  conseguito
almeno la terza  valutazione  di  professionalita'  con  funzioni  di
Presidente; 
      b) due  dirigenti  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria
esperti  nelle  materie  oggetto  del  concorso   con   funzioni   di
componenti; 
      c) un funzionario  appartenente  alla  terza  area  funzionale,
ovvero  un  funzionario  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria   con
esclusive funzioni di segretario. 
    2. Per supplire ad eventuali, temporanee  assenze  o  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario  supplente,
da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di   costituzione   della
Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    3. Per la prova orale la  Commissione  esaminatrice  puo'  essere
integrata con membri aggiuntivi per la valutazione  della  conoscenza
della lingua straniera e delle competenze informatiche. 
    4. Il  Presidente  e  i  membri  delle  commissioni  esaminatrici
possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che  abbia
posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta  per  i
concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in  quiescenza
non e' consentita se il rapporto di servizio sia  stato  risolto  per
motivi  disciplinari,  per  ragioni  di  salute   o   per   decadenza
dall'impiego  comunque  determinata  e,  in  ogni  caso,  qualora  la
decorrenza del collocamento a riposo risalga  ad  oltre  un  triennio
dalla data di pubblicazione  del  bando  di  concorso.  Non  potranno
essere  nominati  coloro  nei  confronti  dei  quali   ricorrano   le
condizioni di cui all'art. 35, punto 3, lettera e) e dell'art. 35-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    5. Per esigenze di  funzionalita'  e  celerita'  della  procedura
concorsuale,   l'Amministrazione   si   riserva    la    nomina    di
sottocommissioni in cui suddividere  la  Commissione  esaminatrice  a
partire dalla fase di espletamento  delle  prove  orali.  A  ciascuna
delle  sottocommissioni  non  puo'  essere  assegnato  un  numero  di
candidati inferiore a duecentocinquanta.