Art. 9 Prove di esame 1. Il concorso di accesso al ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario della carriera dirigenziale penitenziaria consistera' in tre prove scritte e una prova orale. In considerazione dell'urgenza di garantire la rapida copertura dei posti autorizzati, le prove scritte si svolgeranno con le modalita' di seguito indicate. 2. La prima prova scritta consistera' in una serie di domande a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie: a) diritto penitenziario; b) diritto amministrativo; c) diritto costituzionale e pubblico; d) diritto penale (codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII); e) elementi di procedura penale; f) contabilita' di stato con particolare riferimento al regolamento di contabilita' degli istituti di prevenzione e di pena; g) scienze dell'organizzazione con particolare riferimento alla gestione dei gruppi. 3. Sono ammessi a sostenere le successive prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi settecento, nonche' i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all'ultimo posto utile. 4. Il punteggio conseguito nella prima prova scritta concorrera' ai fini della determinazione della votazione complessiva finale. 5. Le ulteriori due prove scritte consisteranno nello svolgimento di due elaborati, vertenti sulle materie sottoindicate: a) diritto penitenziario; b) diritto amministrativo. Dette prove, la cui durata e' stabilita in otto ore, dovranno essere svolte nell'ordine precedentemente indicato. La valutazione minima per il superamento della seconda e della terza prova scritta e' di 21/30. 6. Alla prova orale sono ammessi a partecipare esclusivamente i candidati che abbiano conseguito nella seconda e nella terza prova scritta la valutazione minima di ventuno trentesimi. 7. La prova orale vertera' sulle stesse materie delle prove scritte ed inoltre: a) elementi di diritto civile con particolare riferimento al libro I del codice civile (delle persone e della famiglia); b) diritto del lavoro con particolare riferimento alla materia sindacale ed alla normativa finalizzata alla tutela del lavoratore. 8. La prova orale prevede altresi' l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacita' e attitudini all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. Nell'ambito della prova orale, i candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione, possono sostenere anche una prova facoltativa di lingua straniera, tra le lingue diverse dall'inglese indicate alla lettera l) dell'art. 5 del bando di concorso. Alla prova facoltativa di lingua straniera e' attribuito il punteggio massimo di 1,00. 9. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di eventuale altra lingua facoltativa, scelta dal candidato tra quelle previste alla lettera l) dell'art. 5 del bando, consiste in una traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo e in una conversazione. La prova orale di informatica sara' diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati, di un livello di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse in linea con gli standard europei, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa. 10. La prova orale si intende superata se il candidato consegue una votazione di almeno 21/30.