IL CAPO DELLA POLIZIA 
             Direttore generale della pubblica sicurezza 
 
    Vista  la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121  recante  il  «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme  sullo  stato  giuridico  degli  appartenenti  ai  ruoli  degli
ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di Finanza
nonche' disposizioni relative alla Polizia  di  Stato,  alla  Polizia
penitenziaria e al Corpo Forestale dello Stato»  e,  in  particolare,
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui  devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo»; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega  al  Governo
in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e  della  Polizia  di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di Polizia»; 
    Visto l'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive
modificazioni,  che  recita  «Per  particolari  discipline   sportive
indicate dal bando di concorso, i limiti, minimo e  massimo  di  eta'
per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  sono  fissati,
rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo»
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della
legge 4 aprile 2012, n. 35) e, in particolare, l'art. 8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Vista la legge 30 dicembre 2019, n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
    Visto l'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23,  che  ha
disposto la proroga della sospensione dei  termini  nei  procedimenti
amministrativi di cui all'art. 103 del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53,  contenente
«Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare,  l'art.  35,  comma  6,
circa le qualita'  morali  e  di  condotta  che  devono  possedere  i
candidati ai concorsi per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  della
Polizia di Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE»,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2006, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto l'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
recante «Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo  decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante  «Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso  ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
polizia»; 
    Visto l'art. 77 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
ottobre 1985, n. 782 che ha, tra l'altro,  previsto  la  costituzione
dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzioni nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
2003,  n.  393,  recante  «Regolamento  concernente   modalita'   per
l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato -  Fiamme
Oro»; 
    Visto l'art.  2,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, e successive modificazioni,  che
ha previsto che «le disposizioni recate dal presente regolamento  non
trovano applicazione alle procedure di reclutamento e  per  l'accesso
ai ruoli del personale militare delle Forze armate,  delle  Forze  di
polizia a ordinamento militare o civile e  del  Corpo  nazionale  dei
Vigili del fuoco da destinare  ai  gruppi  sportivi  in  qualita'  di
atleti o di istruttori»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198, recante «Regolamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica
e attitudinale di cui  devono  essere  in  possesso  i  candidati  ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di  Stato
e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  28  aprile  2005,  n.
129, recante  «Regolamento  recante  le  modalita'  di  accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti  che
hanno cessato l'attivita' agonistica nell'anno 2019; 
    Attesa pertanto la necessita' di bandire  un  concorso  pubblico,
per titoli, per l'assunzione di venti atleti da assegnare  ai  gruppi
sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»,  da  inquadrare  nel  ruolo
degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per  l'assunzione
di venti atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia  di  Stato -
Fiamme  Oro»,  che  saranno  inquadrati  nel  ruolo  degli  agenti  e
assistenti della Polizia di Stato. 
    2. Il predetto concorso e' riservato ad atleti,  riconosciuti  di
interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o
dalle Federazioni  sportive  nazionali,  in  possesso  dei  requisiti
previsti per l'accesso al ruolo  degli  agenti  ed  assistenti  della
Polizia di Stato  e  di  almeno  uno  dei  titoli  sportivi  elencati
all'art. 8 del presente bando. 
    3. I venti posti messi a concorso, per l'accesso  alla  qualifica
iniziale del suddetto ruolo agenti  e  assistenti  della  Polizia  di
Stato, sono ripartiti come segue: 
      quattro  atleti,  di  sesso  femminile,  disciplina  ginnastica
artistica, - Federazione Ginnastica d'Italia (Codice GA03); 
      un atleta, di sesso maschile,  disciplina  rugby  a  15,  ruolo
trequarti ala n. 11 - 14 - Federazione Italiana Rugby (Codice RU06); 
      due atleti, di sesso maschile, disciplina  rugby  a  15,  ruolo
trequarti centro n. 12 - 13  -  Federazione  Italiana  Rugby  (Codice
RU08); 
      un atleta, di sesso  maschile,  disciplina  rugby  a  15  ruolo
estremo n. 15 - Federazione Italiana Rugby (Codice RU07); 
      un atleta, di sesso maschile,  disciplina  rugby  a  15,  ruolo
seconda linea n. 4 - 5 - Federazione Italiana Rugby (Codice RU03); 
      un  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  pattinaggio   su
ghiaccio, specialita' short track, distanze mt. 1000 - mt. 1500 - all
round - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (Codice PA01); 
      un  atleta,   di   sesso   femminile,   disciplina   snowboard,
specialita' snowboard cross - Federazione  Italiana  Sport  Invernali
(Codice SA04); 
      due  atleti,  di  sesso   maschile,   disciplina   biathlon   -
Federazione Italiana Sport Invernali (Codice BT01); 
      un atleta, di sesso maschile, disciplina arrampicata  sportiva,
specialita' combinata -  Federazione  Arrampicata  Sportiva  Italiana
(Codice AR01); 
      due  atleti,  di  sesso  maschile,   disciplina   sci   alpino,
specialita' slalom speciale - slalom gigante - superg -  combinata  -
Federazione Italiana Sport Invernali (Codice SA03); 
      un atleta, di sesso maschile, disciplina  scherma,  specialita'
sciabola - Federazione Italiana Scherma (Codice SC03); 
      un atleta, di sesso maschile, disciplina  scherma,  specialita'
spada - Federazione Italiana Scherma (Codice SC02); 
      due atleti, di sesso maschile,  disciplina  tuffi,  specialita'
piattaforma 10 mt. - Federazione Italiana Nuoto (Codice TU02); 
    4. Nel caso in  cui  i  posti  previsti  per  una  o  piu'  delle
discipline/specialita'  sopra  indicate  non  risultassero   coperti,
l'Amministrazione puo' assegnarli ad altra disciplina/specialita' tra
quelle indicate al precedente comma 3.