Art. 11 
 
          Pubblicazione graduatorie - nomina dei vincitori 
 
    1. Con decreto del Capo della Polizia - direttore generale  della
Pubblica Sicurezza sono approvate le graduatorie di  merito  relative
alle singole discipline/specialita' sportive, sulla base dei punteggi
complessivi attribuiti  ai  candidati  in  sede  di  valutazione  dei
titoli. Con lo stesso decreto e' approvata la graduatoria finale  dei
vincitori. Le graduatorie del concorso sono pubblicate nel Bollettino
Ufficiale  del  Personale  del  Ministero  dell'interno  e  di   tale
pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Gli  stessi  provvedimenti  sono
consultabili anche sul sito istituzionale www.poliziadistato.it 
    2. I vincitori del concorso sono nominati  allievi  agenti  della
Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del  prescritto  corso  di
formazione. 
    3. Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnato per  la  frequenza  del  prescritto
corso di formazione, sono dichiarati decaduti dalla nomina.