Art. 8 Titoli valutabili 1. La Commissione esaminatrice valuta esclusivamente i titoli sportivi certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali ed acquisiti negli ultimi dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando, termine al quale vanno aggiunti ottantatre' giorni in relazione alla sospensione dei termini di cui all'art. 37 decreto-legge n. 23/2020 e all'art. 103 decreto-legge n. 18/2020. Tali titoli sportivi devono corrispondere a quelli di seguito elencati: a) Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30. b) Campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale: fino a punti 25. c) Vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20. d) Campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a punti 15. e) Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del Mediterraneo o ai Campionati Mondiali militari (CISM): fino a punti 12. f) Campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto; record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 12. g) Campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di categoria; record italiano di categoria; Campionato italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 10. h) Componente la squadra nazionale assoluta - convocato per competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 10. i) Componente la squadra nazionale di categoria - convocato per competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 8. j) Graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 10. k) Graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 8. l) Partecipazione al campionato nazionale di rugby serie «TOP 12» (gia' «Eccellenza») o oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 10. m) Partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A: oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 6. 2. La suddetta Commissione esaminatrice valutera', altresi', i seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali: a) 1. diploma di laurea: punti 2; 2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5; 3. abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5; b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1; c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1. I punteggi previsti alla lettera a) punto 1 ed alla lettera b) non sono cumulabili tra loro. 3. La valutazione dei titoli di cui ai commi precedenti e' limitata a quelli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 4. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione, e costituiscono parte integrante degli atti del concorso. 5. La Commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri necessari per la valutazione dei titoli di cui al presente art. 8 e per l'attribuzione dei relativi punteggi.