Art. 10 Convocazioni agli accertamenti psico-fisici e attitudinali 1. In base all'ordine decrescente della graduatoria della prova preselettiva sara' convocato, ai successivi accertamenti psico-fisico ed attitudinali, un'aliquota di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, nonche', in soprannumero, i candidati che hanno riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. 2. Qualora la prova preselettiva non avesse luogo, tutti i candidati, fatte salve le diverse determinazioni di cui all'art. 6, comma 2, del presente bando, saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti, secondo le modalita' pubblicate sul sito. 3. In entrambi i casi previsti dai precedenti commi, la sede e il diario degli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno pubblicati, almeno quindici giorni prima, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it 4. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato, che saranno convocati nell'ipotesi di cui al comma 1, sosterranno unicamente gli accertamenti attitudinali previsti. 5. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai suddetti accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.