Art. 10 
 
     Convocazioni agli accertamenti psico-fisici e attitudinali 
 
    1. In base all'ordine decrescente della graduatoria  della  prova
preselettiva sara' convocato, ai successivi accertamenti psico-fisico
ed attitudinali, un'aliquota di  candidati  pari  a  dieci  volte  il
numero dei posti  messi  a  concorso,  nonche',  in  soprannumero,  i
candidati che hanno riportato  un  punteggio  pari  all'ultimo  degli
ammessi. 
    2. Qualora la  prova  preselettiva  non  avesse  luogo,  tutti  i
candidati, fatte salve le diverse determinazioni di cui  all'art.  6,
comma 2, del presente  bando,  saranno  convocati  agli  accertamenti
psico-fisici  ed  attitudinali   previsti,   secondo   le   modalita'
pubblicate sul sito. 
    3. In entrambi i casi previsti dai precedenti commi, la sede e il
diario  degli  accertamenti  psico-fisici  e   attitudinali   saranno
pubblicati, almeno quindici  giorni  prima,  sul  sito  istituzionale
www.poliziadistato.it 
    4. I candidati appartenenti alla Polizia di  Stato,  che  saranno
convocati nell'ipotesi di cui al comma 1, sosterranno unicamente  gli
accertamenti attitudinali previsti. 
    5. Le candidate che si trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte ai suddetti  accertamenti  psico-fisici  ed
attitudinali sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito  della
prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione  di  tale
stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga
ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su
istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in
data compatibile con i  tempi  necessari  per  la  definizione  della
graduatoria.