Art. 11 
 
             Svolgimento degli accertamenti psico-fisici 
 
    1. I candidati convocati secondo quanto previsto  dal  precedente
art. 10,  esclusi  gli  appartenenti  alla  Polizia  di  Stato,  sono
sottoposti agli  accertamenti  fisici  e  psichici,  a  cura  di  una
commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia -  Direttore
generale della Pubblica Sicurezza, composta da: 
      a) un primo dirigente medico che la presiede; 
      b) quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia  con
qualifica inferiore a primo dirigente. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario  dei
ruoli del  personale  dell'Amministrazione  civile  dell'Interno,  in
servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 
    3. I candidati convocati saranno sottoposti ad un esame  clinico,
a una  valutazione  psichica  e  ad  accertamenti  strumentali  e  di
laboratorio,  secondo  le  modalita'  e  i   tempi   indicati   nelle
«Disposizioni  per  l'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici»  da
pubblicare sul sito www.poliziadistato.it almeno sette  giorni  prima
dell'inizio degli accertamenti. 
    4. All'atto  della  presentazione  ai  suddetti  accertamenti,  i
candidati devono esibire un  valido  documento  di  riconoscimento  e
consegnare, a pena di  esclusione  dal  concorso,  la  documentazione
sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi  rispetto  a  quella
della presentazione: 
      certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente
bando (all.1), sottoscritto dal medico di cui all'art. 25 della legge
23  dicembre  1978,  n.  833  e  dall'interessato,  con   particolare
riferimento alle infermita' pregresse o attuali elencate nel  decreto
ministeriale 30 giugno 2003,  n.  198.  In  proposito,  il  candidato
potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili  ai
fini della valutazione medico-legale; 
      esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica,  da
effettuarsi presso  una  struttura  pubblica  o  accreditata  con  il
Servizio   sanitario   nazionale   con   l'indicazione   del   codice
identificativo regionale; 
      esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o accreditata con il Servizio sanitario nazionale  con  l'indicazione
del codice identificativo regionale: 
        1 esame emocromocitometrico con formula; 
        2 esame chimico e microscopico delle urine; 
        3 creatininemia; 
        4 gamma GT; 
        5 glicemia; 
        6 GOT (AST); 
        7 GPT (ALT); 
        8 HbsAg; 
        9 anti HbsAg; 
        10 anti Hbc; 
        11 anti HCV; 
        12 uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione  di
Mantoux, Quantiferon test. 
    5. La commissione puo', inoltre, disporre, ai fini  di  una  piu'
completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere  la  produzione
di certificati sanitari ritenuti utili. 
    6. Costituiscono cause di  inidoneita',  per  l'assunzione  nella
Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermita'  indicate  all'art.
3, comma 7-quinquies, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95,
e nella tabella 1 allegata al decreto ministeriale n. 198/2003,  come
le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali
tatuaggi e  altre  alterazioni  permanenti  dell'aspetto  fisico  non
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria,  se  visibili,
in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o  se,  avuto  riguardo
alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano  deturpanti
o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al
decoro della funzione  degli  appartenenti  alla  Polizia  di  Stato;
costituiscono, inoltre, causa di inidoneita' l'uso anche saltuario od
occasionale di sostanze psicoattive  (droghe  naturali/sintetiche)  e
l'abuso di alcool attuali o pregressi. 
    7. I giudizi della commissione per l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici  sono  definitivi  e,  in  caso  di  non  idoneita'  del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso  che  sara'  disposta
con decreto motivato del  Capo  della  Polizia -  Direttore  generale
della Pubblica Sicurezza. 
    8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, saranno
esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per
gravi e  documentati  motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi
ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente  fissata
dalla commissione, nell'ambito del  calendario  concorsuale  previsto
per lo svolgimento degli accertamenti stessi.