Art. 2 
 
       Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 
 
    1. Nell'ambito dei quarantadue posti, di cui al  precedente  art.
1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in
possesso degli altri requisiti  previsti  dal  presente  bando,  sono
rispettivamente riservati: 
      A. Dieci posti al coniuge e  ai  figli  superstiti,  oppure  ai
parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado,  qualora   unici
superstiti, del  personale  deceduto  in  servizio  e  per  causa  di
servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, come
stabiliscono l'art. 1 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116 e  l'art.
9 decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito  con  modificazioni
dalla legge 5 marzo 2010, n. 30; 
      B. Un posto, ai sensi dell'art. 1005 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n.  66,  agli  Ufficiali,  che  abbiano  terminato  senza
demerito la ferma biennale; 
    2. Qualora i posti oggetto delle riserve, previste nel comma 1  e
nell'art. 1, comma 2, del presente bando,  non  fossero  coperti  per
mancanza di vincitori saranno assegnati agli altri candidati  idonei,
seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.