Art. 2 Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 1. Nell'ambito dei quarantadue posti, di cui al precedente art. 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati: A. Dieci posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, come stabiliscono l'art. 1 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116 e l'art. 9 decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n. 30; B. Un posto, ai sensi dell'art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali, che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale; 2. Qualora i posti oggetto delle riserve, previste nel comma 1 e nell'art. 1, comma 2, del presente bando, non fossero coperti per mancanza di vincitori saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.