Art. 20 Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei medici 1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 334/2000. 2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della citata legge n. 121/1981, e 28 della legge n. 668/1986. 3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e l'assegnazione ai servizi d'istituto saranno effettuati secondo le modalita' di cui all'art. 47, comma 4, del citato decreto legislativo n. 334/2000.