Art. 3 
 
                            Sedi di esame 
 
 
    1. Sono sedi di esame gli istituti  professionali  ad  indirizzo:
«Agricoltura,  sviluppo  rurale,  valorizzazione  dei  prodotti   del
territorio e gestione delle risorse  forestali  e  montane»  (decreto
legisaltivo n. 61/2017):  nella  tabella  A  allegata  alla  presente
ordinanza  sono  indicati  gli  istituti  comunicati   dagli   uffici
scolastici regionali per lo svolgimento delle prove. 
    Con successivo, apposito provvedimento verra' reso noto in  quali
degli istituti di cui alla predetta  tabella  A  si  insedieranno  le
commissioni esaminatrici. Gli esami si svolgono in sede  regionale  o
interregionale. 
    2. Qualora in qualche istituto scolastico  i  candidati  iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art.  9  del  regolamento,  possono  essere  costituite
commissioni  per  candidati  provenienti  da  diverse  sedi  o   piu'
commissioni operanti nella medesima sede. 
    3. Qualora gli istituti scolastici individuati quali sedi d'esame
dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per
ridefinizione della rete scolastica ovvero qualora  il  numero  delle
domande pervenute ecceda  le  possibilita'  ricettive  dell'istituto,
possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario,  anche
presso istituti, della stessa o di altra  provincia,  non  menzionati
nella detta tabella A. 
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il  tramite
del Collegio nazionale presso il quale, secondo quanto  disposto  dal
successivo art. 4, sono presentate le domande.