Art. 4 Domanda di ammissione - modalita' di presentazione - termine - esclusioni 1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - la domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito, all'istituto, indicato nella tabella A, da loro prescelto. 2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'istituto indicato nella tabella A, devono, pero', essere inviate al Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, il quale provvedera' agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente ordinanza. Le domande devono pervenire al collegio di cui al presente comma 2 secondo una delle seguenti modalita': a) tramite posta elettronica certificata - PEC - all'indirizzo agrotecnici@pecagrotecnici.it fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC; b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati - ufficio di presidenza - poste succursale n. 1 - 47122 Forli': fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione; c) a mano: fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli interessati sia dall'istituto scolastico sia dal collegio, redatta su carta intestata, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo. 3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo. 4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 5. A norma dell'art. 12 del regolamento le commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove. Qualora venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati nell'art. 2 della presente ordinanza o nei casi in cui si verifichino frodi o comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento delle prove, le commissioni esaminatrici dispongono, con provvedimento motivato, l'annullamento delle prove e l'esclusione degli interessati dal proseguimento degli esami.