Art. 4 
 
Domanda di  ammissione  -  modalita'  di  presentazione  -  termine -
                             esclusioni 
 
 
    1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio  di
trenta giorni dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» - la domanda di ammissione agli esami, unitamente
ai documenti di rito, all'istituto, indicato nella tabella A, da loro
prescelto. 
    2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico  dell'istituto
indicato nella tabella A, devono, pero', essere inviate  al  Collegio
nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici  laureati,  il  quale
provvedera' agli adempimenti  previsti  dall'art.  7  della  presente
ordinanza. 
    Le domande devono pervenire al collegio di cui al presente  comma
2 secondo una delle seguenti modalita': 
      a) tramite posta elettronica certificata - PEC -  all'indirizzo
agrotecnici@pecagrotecnici.it  fa  fede  la  stampa   che   documenta
l'inoltro della PEC; 
      b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento  al  seguente
indirizzo: Collegio nazionale degli agrotecnici e  degli  agrotecnici
laureati - ufficio di presidenza -  poste  succursale  n.  1 -  47122
Forli': fa  fede  il  timbro  dell'ufficio  postale  accettante,  cui
compete la spedizione; 
      c) a mano: fa fede l'apposita  ricevuta  che  viene  rilasciata
agli interessati  sia  dall'istituto  scolastico  sia  dal  collegio,
redatta su carta intestata, recante  la  firma  dell'incaricato  alla
ricezione delle istanze, la data di presentazione  ed  il  numero  di
protocollo. 
    3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito  quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei  requisiti
prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal  comma  3
del medesimo articolo. 
    4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 
    5.  A  norma  dell'art.  12  del   regolamento   le   commissioni
esaminatrici verificano  il  possesso  da  parte  dei  candidati  dei
requisiti prescritti per  l'ammissione  agli  esami  e  vigilano  sul
regolare svolgimento delle prove. Qualora venga accertata la mancanza
o  la  irregolare  documentazione  di  uno  dei  requisiti   indicati
nell'art. 2 della presente ordinanza o nei casi in cui si verifichino
frodi o comportamenti contrari alle  norme  relative  ai  doveri  dei
candidati  durante  lo  svolgimento  delle  prove,   le   commissioni
esaminatrici dispongono, con provvedimento  motivato,  l'annullamento
delle prove e l'esclusione degli interessati dal proseguimento  degli
esami.