Art. 9 
 
                           Prove di esame 
 
 
    1.  I  candidati  debbono   presentarsi,   senza   altro   avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali  comunicazioni  ricevute
dal Collegio nazionale (art. 3, comma 4, della  presente  ordinanza),
alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati, per  lo
svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di  valido
documento di riconoscimento. 
    2. Gli esami consistono in due prove scritte  o  scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli  argomenti  che  possono  formare  oggetto
delle prove d'esame sono indicati nell'allegata tabella B. 
    3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte o scritto-grafiche viene indicato in calce alla traccia della
prova (art. 11, comma 1, regolamento). 
    4. Durante le prove e' consentita soltanto  la  consultazione  di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non  programmabili  e
non stampanti (art. 18, comma 4, regolamento). 
    5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola  delle
prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione
di esami (art. 11, comma 7, regolamento). 
    6.  I  candidati  che,  per  comprovati  e   documentati   motivi
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva della commissione esaminatrice,  non  siano  in  grado  di
sostenere  la  prova  orale  nel  giorno  stabilito  possono,   dalla
commissione  stessa,  essere  riconvocati  in  altra  data  ai  sensi
dell'art. 11, comma 8 e 9, del regolamento.