Art. 4 Domanda di ammissione - Modalita' di presentazione - Termine - Esclusioni 1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - la domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito, all'istituto, indicato nella tabella A, ubicato nella regione sede del collegio competente ad attestare il possesso del requisito di ammissione. 2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'istituto tecnico indicato nella tabella A devono pero' essere inviate al collegio di appartenenza, che provvedera' agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente ordinanza. Le domande devono pervenire al collegio di appartenenza di cui al presente comma 2, secondo una delle seguenti modalita': a) tramite posta elettronica certificata - pec fa fede la stampa che documenta l'inoltro della pec; b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione; c) a mano: fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli interessati sia dall'istituto scolastico sia dal collegio, redatta su carta intestata, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo. 3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo; 4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 5. A norma dell'art. 13 del regolamento le commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove. Qualora venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione relativa ad uno dei requisiti indicati nell'art. 2 della presente ordinanza o nei casi in cui si verifichino frodi o gravi infrazioni disciplinari da parte dei candidati, le commissioni esaminatrici dispongono con provvedimento motivato l'annullamento delle prove eventualmente gia' sostenute e l'esclusione degli interessati dal proseguimento degli esami.