Art. 9 
 
                           Prove di esame 
 
 
    1.  I  candidati   devono   presentarsi,   senza   altro   avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali  comunicazioni  ricevute
dal collegio (art.  3,  comma  4,  della  presente  ordinanza),  alle
rispettive sedi di esame  nei  giorni  e  nell'ora  indicati  per  lo
svolgimento delle prove scritto-grafiche, muniti di valido  documento
di riconoscimento. 
    2. Gli esami hanno  carattere  specificatamente  professionale  e
consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova  orale.  Gli
argomenti che possono formare  oggetto  delle  prove  di  esame  sono
indicati nell'allegata tabella B. 
    3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna
delle due prove scritto-grafiche viene indicato in calce alla traccia
della prova (art. 12, comma 1, regolamento). 
    4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione  di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non  programmabili  e
non stampanti (allegato «A» regolamento). 
    5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola  delle
prove scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami. 
    6.  I  candidati  che,  per  comprovati  e   documentati   motivi
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva della commissione esaminatrice,  non  siano  in  grado  di
sostenere  la  prova  orale  nel  giorno  stabilito   possono   dalla
commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione
che non si determini un  prolungamento  del  previsto  calendario  di
esami (art. 12, comma 9 e 10, regolamento).