Art. 10
Attivita' tecnico-agricola subordinata.
Esperienze formative. Requisiti e riconoscimento
1. Coloro che, in possesso dei titoli di cui all'art. 2 della
presente ordinanza intendano far valere lo svolgimento di attivita'
tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e
privati per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio
della professione, devono rivolgere al collegio provinciale nella cui
circoscrizione essi risiedono domanda per il riconoscimento
dell'idoneita' dell'attivita' svolta.
2. L'attivita' di titolare di impresa agricola e' equiparata a
quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e
specifiche, a patto che la stessa sia dimostrata tramite valida
documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale.