Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati periti agrari
in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito
agrario conseguito presso un istituto tecnico agrario statale,
paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma
afferente al settore «tecnologico», indirizzo «Agraria,
agroalimentare e agroindustria» di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa, che, alla
data di presentazione della domanda:
A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata
massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero,
sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il
Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata
e le modalita' di svolgimento del tirocinio di cui alla presente
lettera A si osserva, per l'eventuale periodo residuo necessario al
raggiungimento dei diciotto mesi, anche per coloro i quali hanno
iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio
secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, e D, di cui
al presente comma; Lo svolgimento del tirocinio si considera
completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro
tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano
maturato il nuovo termine (diciotto mesi) introdotto con effetto
retroattivo e immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 137/2012;
B - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto,
svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo
modalita' stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o
collegi, le universita', con gli istituti di istruzione secondaria o
con gli enti che svolgono attivita' di formazione professionale o
tecnica superiore ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo le
modalita' disposte dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di
pratica biennale, presso un perito agrario o un dottore in scienze
agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da
almeno un quinquennio oppure lo svolgimento per almeno tre anni di
attivita' tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di uno
studio professionale, ai sensi dell'art. 31, comma 2 della legge 28
marzo 1968, n. 434 cosi' come modificato dall'art. 10, comma 2, della
legge 21 febbraio 1991, n. 54; il periodo di pratica si considera
completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro
tirocinio nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento
entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine
(diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato
dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012;
D - abbiano svolto, a far data dal 15 agosto 2012, ai sensi
dell'art. 1 del regolamento sul tirocinio, approvato dal Consiglio
nazionale il 14 novembre 2018, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012, un tirocinio
presso lo studio di un libero professionista iscritto negli albi
delle categorie tecnico scientifiche;
E - abbiano svolto, a far data dal 15 agosto 2012, ai sensi
dell'art. 1 del regolamento sul tirocinio approvato dal Consiglio
nazionale il 14 novembre 2018, ai sensi dell'art. 6, decreto del
Presidente della Repubblica n. 137/2012, mansioni inerenti le
competenze previste dall'art. 2 della legge n. 434/68 cosi' come
modificata dalla legge n. 54/1991 e dalle leggi speciali presso
istituzioni pubbliche, enti pubblici e privati, societa' e imprese
della filiera agricola, agroalimentare, del verde privato e pubblico
e dell'ambiente, societa' di cooperative di servizi che operano nei
settori della manipolazione degli alimenti, aziende agrarie, imprese
e cooperative commerciali di prodotti agricoli, del verde;
F - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma
1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e
formazione tecnica superiore, di cui agli allegati C e D del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della
legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi
di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al capo III
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008
citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non inferiori a sei
mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste
dall'albo. I collegi provinciali dei periti agrari e dei periti
agrari laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da
valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale.
Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli
esami, sono tempestivamente notificati agli interessati;
G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma
1 del presente articolo, del diploma rilasciato dagli istituti
tecnici superiori - I.T.S. - di cui al capo II del suddetto decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, ai sensi
dell'art. 1 del regolamento sul tirocinio approvato dal Consiglio
nazionale il 14 novembre 2018, ai sensi dell'art. 6, decreto del
Presidente della Repubblica n. 137/2012, purche' il percorso
formativo frequentato, inerente l'Area tecnologica Nuove tecnologie
per il made in Italy/ambito sistema agroalimentare, sia comprensivo
del tirocinio di sei mesi coerente con le attivita' libero
professionali previste dall'albo. I Collegi provinciali dei periti
agrari e dei periti agrari laureati accertano la sussistenza della
detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio
nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi
dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli
interessati.
H - siano in possesso, oltre ad uno dei diplomi di istruzione
secondaria di cui al comma 1 del presente articolo, della
specializzazione di enotecnico attivata, ai sensi dell'art. 8, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88,
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il
24 aprile 2012.
2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati
periti agrari laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in
coerenza con le corrispondenti sezioni:
A - diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella tabella C allegata
alla presente ordinanza;
B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate
nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;
C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre
2004, n. 270, cosi' come riportate nella tabella E, allegata alla
presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea, di durata
quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati
decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle
lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009;
D - in applicazione dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n.
22/2020, sono ammessi agli esami i candidati che si siano laureati
all'ultima sessione dell'anno accademico 2018/2019, prorogata al 15
giugno ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto-legge n. 18 del
17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27.
3. Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i candidati che
al momento della presentazione della domanda di ammissione non
abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno
entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d'esame.
Il Consiglio, effettuate le verifiche di competenza, provvedera'
ad inviare in tempo utile alle Commissioni d'esame il certificato di
compiuta pratica.