Art. 3
Sedi di esame
1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici del settore
«tecnologico», indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria».
Nella tabella A allegata alla presente ordinanza sono indicati gli
istituti comunicati dagli uffici scolastici regionali per lo
svolgimento delle prove.
Con successivo, apposito provvedimento verra' reso noto in quali
degli Istituti di cui alla predetta tabella A si insedieranno le
Commissioni esaminatrici. Gli esami si svolgono in sede regionale o
interregionale.
2. Qualora in qualche Istituto scolastico i candidati iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art. 9 del regolamento, possono essere costituite
Commissioni per candidati provenienti da diverse sedi o piu'
Commissioni operanti nella medesima sede.
3. Qualora gli istituti scolatici dovessero risultare
inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della
rete scolastica ovvero qualora il numero delle domande pervenute
ecceda le capacita' recettive dell'istituto, possono essere
costituite Commissioni ubicate, ove necessario, anche presso
Istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nella
suddetta tabella A.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite
dei collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo
art. 4, sono presentate le domande.