Art. 4
Domanda di ammissione - Modalita' di presentazione
Termine - Esclusioni
1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», la
domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito,
all'istituto, indicato nella tabella A, ubicato nella Regione sede
del collegio competente ad attestare il possesso del requisito di
ammissione.
2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'istituto
tecnico indicato nella tabella A devono pero' essere inviate al
collegio di appartenenza, che provvedera' agli adempimenti previsti
dall'art. 7 della presente ordinanza.
Le domande devono pervenire al collegio di appartenenza di cui al
presente comma 2, secondo una delle seguenti modalita':
a) tramite posta elettronica certificata-pec: fa fede la stampa
che documenta l'inoltro della pec;
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il
timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione;
c) a mano: fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata
agli interessati sia dall'istituto scolastico sia dal collegio,
redatta su carta intestata, recante la firma dell'incaricato alla
ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di
protocollo.
3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti
prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3
del medesimo articolo.
4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
5. A norma dell'art. 12 del regolamento le Commissioni
esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei
requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul
regolare svolgimento delle prove.
Nei casi in cui venga accertata la mancanza o la irregolare
documentazione di uno dei requisiti indicati nell'art. 2 della
presente ordinanza o nei casi in cui si verifichino frodi o
comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati
durante lo svolgimento delle prove, le Commissioni esaminatrici
dispongono con provvedimento motivato l'annullamento delle prove e
l'esclusione degli interessati dal proseguimento degli esami.