Art. 7
Adempimenti dei collegi
1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i collegi provinciali o territoriali, verificata la
regolarita' delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto
ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano entro e non
oltre i successivi quaranta giorni al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca esclusivamente tramite posta
elettronica certificata all'indirizzo
dgosv@postacert.istruzione.it nonche' al collegio nazionale:
il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine
della determinazione del numero delle Commissioni da nominare. La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia
pervenuta alcuna domanda;
un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e
numerico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa
indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al
Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle Commissioni. I
collegi predispongono i detti elenchi previo puntuale controllo
(articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle
domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel
registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui
al precedente art. 2.
2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:
il cognome e il nome;
il luogo e la data di nascita;
il titolo di studio;
il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.
2, da indicare con la lettera corrispondente.
Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data prevista di acquisizione che non puo' essere successiva al
giorno antecedente la prima prova d'esame.
3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal
Presidente del collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta
verifica della regolarita' delle domande ricevute e di aver compiuto
ogni accertamento di competenza.
4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere
tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalita' di cui
all'art. 7, comma 1 della presente ordinanza, per gli adempimenti di
competenza.
5. Entro e non oltre il 4 novembre 2020, i collegi provvedono
alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti ai
quali sono indirizzate. Qualora la sede d'esame sia diversa da quella
ove il candidato ha presentato la domanda di partecipazione, i
collegi medesimi provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti
scolastici degli istituti nei quali, con apposito provvedimento,
siano state assegnate le Commissioni, trattenendo ai propri atti una
fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun
candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione,
devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di
cui sopra gia' trasmesso al Ministero.
Detto elenco e' integrato con apposita nota recante indicazione
di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero.