Art. 9
Prove di esame
1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute
dal collegio (art. 3, comma 4, della presente ordinanza), alle
rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati, per lo
svolgimento delle prove scritte e/o scritto-grafiche, muniti di
valido documento di riconoscimento.
2. Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto
delle prove d'esame sono indicati nell'allegata tabella B.
3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte e/o scritto-grafiche viene indicato in calce alla traccia
della prova (art. 11, comma 1, regolamento).
4. Durante le prove sono consentiti soltanto la consultazione di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e
non stampanti (art. 18, comma 5, regolamento).
5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritte e/o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa
sessione di esami (art. 11, comma 7, regolamento).
6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi
sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e
definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di
sostenere la prova orale nel giorno stabilito, possono, dalla
Commissione stessa, essere riconvocati in altra data (art. 11, comma
8, regolamento).