IL DIRETTORE GENERALE 
                    del personale e delle risorse 
         del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente   le   norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, contenente le norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni
e  modificazioni,  legge  quadro  per  l'assistenza,   l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni  concernente  «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto il contratto collettivo nazionale di  lavoro  del  comparto
del  personale  dipendente  dei  Ministeri  -  Quadriennio  normativo
2006/2009, sottoscritto il 14 settembre 2007; 
    Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale
non  dirigenziale  del  Ministero  della  giustizia   -   Quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010; 
    Visto il contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale  del  comparto  funzioni  centrali  -  triennio  2016/2018,
sottoscritto il 12 febbraio 2018; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
integrazioni  e  modificazioni,  recante  «Codice   in   materia   di
protezione di dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva n. (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva  n.  2006/54/CE  relativa  al  principio  delle  pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23
marzo  1995  e  successive   modifiche   ed   integrazioni,   recante
«Determinazione dei compensi da  corrispondere  ai  componenti  delle
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza  di
tutti i tipi»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in  particolare  l'art.  8  concernente
l'invio per via telematica delle  domande  per  la  partecipazione  a
selezioni   e   concorsi    per    l'assunzione    nelle    pubbliche
amministrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione  e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n.  84  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche» ed  in  particolare  l'art.  6,  comma  2,
lettera a) che individua le funzioni  della  Direzione  generale  del
personale e delle risorse; 
    Visto l'art. 62 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,
che ha modificato l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e per effetto del quale le progressioni  fra  le  aree  avvengono
tramite  concorso  pubblico,  ferma  restando  la  possibilita'   per
l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso  dei
titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di
posti comunque non superiore al  50  per  cento  di  quelli  messi  a
concorso; 
    Ritenuta la propria competenza alla  firma  degli  atti  relativi
alle    procedure    concorsuali     emanate     dall'Amministrazione
penitenziaria; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018,  n.  145  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo». 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019,
al n. 1588 e in particolare l'art. 6 con il quale il Ministero  della
giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e'  stato
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale non
dirigenziale come da tabella 6 allegata al medesimo decreto,  tra  le
quali  nove  unita'  appartenenti   al   profilo   professionale   di
funzionario giuridico pedagogico; 
    Vista  la  nota  5  febbraio  2020,  n.  0039008  con  la   quale
l'Amministrazione  ha  richiesto  la  rimodulazione,  a  seguito   di
rinuncia dell'avente diritto, dell'autorizzazione  alla  riammissione
prevista dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
20 giugno 2019 di una unita' appartenente al profilo professionale di
funzionario contabile con una unita' appartenente alla medesima  area
e  fascia  retributiva  del  profilo  professionale  di   funzionario
giuridico pedagogico; 
    Vista la nota  25  giugno  2019,  n.  0041585  con  la  quale  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica ha autorizzato  l'Amministrazione  penitenziaria  a  bandire
procedura concorsuale e ad assumere, fra le altre, quaranta unita' di
personale  appartenente  al  profilo  professionale  di   funzionario
giuridico pedagogico; 
    Visto l'art. 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,
che autorizza il Ministero della giustizia a bandire, nell'anno 2020,
procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione  straordinaria,  con
contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  e  nei  limiti  della
dotazione organica, di cinquanta unita' di personale del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario
giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale; 
    Visto il P.D.G. 16 gennaio  2020,  con  il  quale  quarantacinque
delle suddette  cinquanta  unita'  di  personale  sono  destinate  al
profilo professionale di funzionario giuridico pedagogico; 
    Vista la nota 30 ottobre 2019, n. 327190, con la quale  e'  stato
adempiuto l'obbligo di comunicazione previsto  dall'art.  34-bis  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Tenuto conto che  sono  decorsi  i  termini  di  ricezione  della
comunicazione da parte della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
Dipartimento  della  funzione  pubblica  senza  che  sia  intervenuta
assegnazione di personale ai sensi del comma  2  del  citato  decreto
legislativo n. 165/2001; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Posti disponibili a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per  esami,  a  novantacinque
posti  a  tempo  indeterminato  per  il  profilo   professionale   di
Funzionario della professionalita' giuridico - pedagogica,  III  Area
funzionale, fascia  retributiva  F1,  nei  ruoli  del  personale  del
Ministero  della  giustizia   -   Dipartimento   dell'amministrazione
penitenziaria. 
    2. Diciannove dei suddetti posti, pari al 20%, sono riservati  al
personale appartenente ai  ruoli  del  Ministero  della  giustizia  -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, appartenenti alla II
area funzionale, in possesso dei requisiti di cui al successivo  art.
3. 
    3. I posti riservati, qualora non coperti, saranno devoluti  agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria. 
    4. L'Amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei
vincitori, il numero dei  posti  -  in  aumento  o  in  decremento  -
sospendere la nomina dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per gli anni 2020 - 2022. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».