Art. 8 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1.  Con  successivo  provvedimento  del  Direttore  generale  del
personale e delle risorse, sara' nominata la Commissione esaminatrice
sulla base dei criteri previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1987, n. 487 e in conformita' ai principi dettati
dall'art. 35, comma 3, lettera e) e 35-bis comma 1, lettera  a),  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    2. Per supplire ad eventuali, temporanee  assenze  o  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario  supplente,
da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di   costituzione   della
Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    3. Per la prova orale la  Commissione  esaminatrice  puo'  essere
integrata con membri aggiuntivi per la valutazione  della  conoscenza
della lingua straniera e delle competenze informatiche. 
    4. Il  presidente  e  i  membri  delle  commissioni  esaminatrici
possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che  abbia
posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta  per  i
concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in  quiescenza
non e' consentita se il rapporto di servizio sia  stato  risolto  per
motivi  disciplinari,  per  ragioni  di  salute   o   per   decadenza
dall'impiego  comunque  determinata  e,  in  ogni  caso,  qualora  la
decorrenza del 
    collocamento a riposo risalga ad oltre quattro anni dalla data di
pubblicazione del bando di concorso.  Non  potranno  essere  nominati
coloro nei  confronti  dei  quali  ricorrano  le  condizioni  di  cui
all'art. 35, punto 3, lettera e)  e  dell'art.  35  bis  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    5. Qualora il numero dei candidati  superi  il  numero  di  mille
unita', la Commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di  un  numero  di  componenti  e  di  segretari  aggiunti  tali   da
permettere,  unico  restando  il  presidente,  la   suddivisione   in
sottocommissioni.